Diritto civile

Persone e Famiglia

08 | 05 | 2024

La violazione dell’obbligo di fedeltà non giustifica una condotta violenta e prevaricatrice da parte del coniuge che, se successivamente detenuto, non è esonerato dall’obbligo di mantenimento

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 12478 dell’8 maggio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’omesso adempimento dell’obbligo di mantenimento, in ragione dello stato di detenzione dell’obbligato, lo stesso può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti e l’obbligato non abbia percepito comunque dei redditi. In sede di adempimento degli obblighi di pagamento dell’assegno bisogna, infatti, valutare la colpevolezza o meno dell’obbligato in riferimento alla sua situazione oggettiva (Cass. civ. 17 luglio 2019, n. 31561).

Invero, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti ...

Vuoi continuare a leggere?

Accedi

NJus costituisce uno strumento indispensabile per l'aggiornamento del professionista e per la preparazione di esami e concorsi: i contributi, dal taglio pratico-operativo, si caratterizzano per la eccezionale tempestività e chiarezza espositiva.

Il gruppo di lavoro di NJus, annotando quotidianamente sino a 15 provvedimenti delle Corti Superiori depositati quello stesso giorno, offre una informazione giuridica autorevole e di qualità senza pari.