Lavoro
06 | 05 | 2024
Il licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 12152 del 6 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (ab imo, Cass. civ. n. 2244 del 1976, con un postulato mai smentito dalla giurisprudenza successiva; tra molte: Cass. civ. n. 1361 del 1981; Cass. civ. n. 2585 del 1987; Cass. civ. n. 381 del 1988; Cass. civ. n. 5833 del 1994; Cass. civ. n. 15621 del 2001; più di recente, v. Cass. civ. n. 6047 del 2018, la quale osserva che il lavoratore assente per malattia “non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche ...
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