Diritto processuale penale
06 | 05 | 2024
Chiamata in correità: la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 17799 del 15 marzo-6 maggio 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di chiamata in correità.
Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice,
ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la
credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue
dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso
passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del
dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate
unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p. alcuna specifica
tassativa sequenza logico-temporale (Cass. pen., sez. un., 29 novembre 2012, n.
20804). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone
giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il
seguente principio di diritto: in tema di chiamata in reità, poiché la
valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità
oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto
che l'uno aspetto influenza
necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione
unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine
all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta
probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo
il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo
convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli
elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (Cass. pen., sez.
VI, 13 marzo 2007, n. 11599). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto
opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che
tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione
di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di
volta in volta esaminate – nel senso che il percorso valutativo dei vari
passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità
soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto,
influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di
prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente
ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la
disposizione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica deroga a tale
vaglio unitario (tra le altre, Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2016, n. 13844).
Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori,
la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192,
comma 3, c.p.p. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige
il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso
che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono
essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche
dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente
acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità
logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria
necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma. Ne
discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un
propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese
da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione.
Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché
estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere
legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere
vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di
ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro
estrinseco di quella - o di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a
fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria
decisione (Cass. pen., sez. un., 29 novembre 2012, n. 20804). Sotto altro
profilo, è stato chiarito che, in tema di chiamata di correo, è legittima la
valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte
del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel
tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente,
ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli
reati (Cass. pen., sez. I, 20 giugno 2017, n. 41585). Questo orientamento
ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente
nel tempo e definitivamente consolidatosi, in tema di
"frazionabilità" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: in
tema di chiamata in correità è sempre ammissibile la cosiddetta
"frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione
accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge
necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del
riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte
dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo
automatico.
Riferimenti Normativi: