Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
02 | 05 | 2024
Il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva: inetersse ad agire e legittimazione processuale
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 11730 del 2 maggio 2024, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione ha affrontato la questione se il lavoratore possa agire per
l’accertamento del diritto ad ottenere il corretto ed integrale versamento dei
contributi da parte del datore di lavoro in corrispondenza all’effettiva
prestazione di lavoro svolta, prima ed a prescindere dalla maturazione di
qualsivoglia trattamento previdenziale; oppure se la tutela giudiziale sia
condizionata dall’allegazione e dimostrazione “in termini puntuali”, del diritto
ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere
l’omissione datoriale di pagamento dei contributi. È ius receptum nella
giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei
confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omissione contributiva
prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece
legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della
mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell’art. 2116,
comma 2, c.c.).
Tali principi sono stati ribaditi dalla sezione lavoro della Suprema Corte in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una “irregolarità contributiva”, il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, di “esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. oppure un’azione di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. civ., sez. lav., n. 26990/2005; n. 22660/2016; 1179/15; Cass. 15947/21; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: Cass. 5677/88; 6517/86. Infine, da ultimo, sull’autonomo diritto al regolare versamento contributivo e sulla tutela di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso, v. Cass. 18 marzo 2024, n. 7212). Tale costante insegnamento si fonda sull’assunto, secondo cui – pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. civ., sez. un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722/21) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla “posizione contributiva” ovvero del “diritto all’integrità della posizione contributiva” a cui l’omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva”), quale comportamento potenzialmente dannoso. Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all’integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall’art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. Più precisamente, il diritto alla posizione assicurativa si configura come un diritto-mezzo rispetto al diritto-fine della protezione di quegli eventi: il bene che esso protegge (consistenza attuale della posizione assicurativa) è strumentale rispetto alla protezione del bene (soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento del rischio) alla quale sono preordinate le varie disposizioni che disciplinano il complesso meccanismo delle assicurazioni sociali. Tutto ciò risulta ancor più evidente, in tutta la sua concretezza, nell’attuale ordinamento previdenziale, improntato al sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo, con effetti costitutivi del diritto ed incrementativi delle prestazioni correlati alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta, secondo il principio di automaticità. Avendo quindi sempre il lavoratore un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell’inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi, come efficacemente affermato dalla stessa difesa ricorrente nel giudizio in oggetto. Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell’obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché – in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell’evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione. Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità riconoscendo con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell’autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell’accertamento, anche incidentale. L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva. Va solo chiarito che la domanda di accertamento proposta, secondo principi risalenti, sorge sul piano contrattuale, con l’instaurazione del rapporto di lavoro, e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei cui riguardi – come ripetutamente detto – il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l’accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto. La legittimazione processuale ad agire per l’accertamento dell’obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell’ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell’attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell’anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore. Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l’azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell’evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338). Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all’ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell’art. 81 c.p.c. il quale recita che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (Cass. civ. 10 marzo 2021, n. 6722).
Al termine la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’INPS.