Diritto amministrativo
Processo amministrativo
29 | 04 | 2024
La legittimazione a proporre opposizione di terzo nel processo amministrativo
Cristina Tonola
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3852 del 29
aprile 2024 ha ribadito che l'opposizione di terzo può essere proposta non da
tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è
stata emessa la decisione ed hanno un interesse, sia pure di fatto, ad
insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre ad essere
terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia,
una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata
nella sentenza e nel contempo incompatibile con l’assetto di interessi che da
essa scaturisce.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, la proposizione dell’opposizione
di terzo ordinaria contro una sentenza del giudice amministrativo, ancorché non
passata in giudicato, è subordinata alla sussistenza di un pregiudizio,
determinato dalla pronunzia impugnata, ai diritti o agli interessi legittimi
del ricorrente. Il rimedio ha, infatti, il fine di tutelare il litisconsorte
necessario pretermesso, ovvero il titolare di una situazione soggettiva
autonoma e incompatibile con quella accertata nella sentenza e rispetto a
quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della pronunzia
opposta (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5440; Cons. Stato, Ad.
Plen., 11 gennaio 2007, n. 2; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1833;
Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2008, n. 3812).
La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti di una
sentenza del giudice amministrativo resa inter alios va, dunque, riconosciuta
ai controinteressati pretermessi, nonché a quelli occulti (perché non
facilmente identificabili) o sopravvenuti, non intervenuti nel processo,
allorquando tale assenza non sia dipesa da una loro decisione, ma sia
conseguenza di un’omissione dovuta alla controparte, alla mancata attivazione
dei poteri di integrazione del contraddittorio del giudice o a vizi del
procedimento amministrativo a monte, per mancanza di una corretta
individuazione o di una espressa evocazione nella formalità degli atti.
Infatti, tali soggetti, pur non avendo partecipato al relativo giudizio, sono nondimeno portatori di un interesse (giuridicamente) qualificato al mantenimento dell’atto impugnato: interesse che, di conseguenza, risulta travolto (direttamente ed immediatamente) dall’annullamento dell’atto stesso; sicché l’attuazione del comando contenuto nella sentenza sarebbe ontologicamente incompatibile rispetto ad una coesistenza, sul piano sostanziale, dei due ordini di interessi propri del ricorrente e dell’opponente (in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6014; Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2013, n. 2390).
Si deve, per opposto ordine di ragioni, escludere che siano legittimati all'opposizione i terzi cointeressati, ovvero oggettivamente titolari di un interesse dello stesso tipo di quello fatto valere dal ricorrente, per l'evidente ragione che lo avrebbero dovuto tutelare così come questi ha fatto, ovvero proponendo in proprio ricorso entro i termini di decadenza (così la giurisprudenza costante, per tutte Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2017, n. 4691, e Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 55).