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Diritto civile

Obbligazioni

06 | 07 | 2021

Il risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di consegna

Flaminia Schiavoni

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 luglio 2021, n. 19073, ha fatto il punto sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale con specifico riguardo al caso del ritardo nella riconsegna del veicolo all’utilizzatore.

La Suprema Corte ha preliminarmente avvertito che rappresenta un duplice equivoco logico-giuridico ritenere che, nella vendita, l’offerta di consegna equivalga ad una consegna avvenuta, cristallizzando a tale momento l’esecuzione del contratto, e che l’impegno di eliminare i difetti della res, ancorché derivante da un accordo non avente carattere novativo, sia causalmente autonomo rispetto alla vendita stessa.

La consegna implica la ricezione materiale, la quale ultima, dipendendo dalla volontà del venditore (salvo la diversa ipotesi dell'art. 1510, cpv. c.c.), può dallo stesso essere rifiutata. Inoltre, qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2012, n. 19702; v. anche sulla prima parte, per cui l'obbligo di eliminare i vizi, ove non estingua gli obblighi di garanzia in base ad uno specifico accordo novativo, si affianca a questi ultimi, Cass. civ., sez. un., 21 giugno 2005, n. 13294).

Ciò premesso, i giudici di legittimità hanno affrontato la questione se il diritto al risarcimento del danno da ritardo nell'adempiere l'obbligazione di consegna soggiaccia al termine prescrizionale delle azioni di garanzia di cui all'art. 1495, comma 3, c.c., ove il ritardo stesso sia dipeso da vizi della res.

La risposta affermativa deriva dall'applicabilità dell'art. 1494 c.c., dal quale si ricava che, indipendentemente dall'esercizio dell'azione redibitoria o quanti minoris, sono risarcibili sia i danni per l'intrinseca difettosità del bene venduto (comma 1), sia quelli che, pur dipendendone, sono inerenti alla sfera patrimoniale del compratore (comma 2).

Detta responsabilità, secondo l'interpretazione fornitane dalla costante giurisprudenza di legittimità, ha natura contrattuale in entrambe le ipotesi e la relativa azione soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.. 

Quello da ritardo della prestazione, dunque, è un caratteristico danno da responsabilità contrattuale e, ove sia dipeso dal tempo che il venditore ha impiegato per eliminare i difetti a causa dei quali il compratore aveva rifiutato l'offerta della prestazione stessa, rientra nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1494 c.c., che appunto prevede la responsabilità per i danni che siano derivati al compratore dai vizi della cosa . 

Tale conclusione non contrasta con l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 19702/12 cit.), secondo cui, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna non alterandone la disciplina, con la conseguenza che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale. di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1494 c.c.
  • Art. 1495 c.c.
  • Art. 2936 c.c.