libero accesso

Diritto amministrativo

Processo amministrativo

26 | 04 | 2024

Le conseguenze derivanti dalla inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o dell’atto di impugnazione

Cristina Tonola

Con sentenza n. 3801 del 26 aprile 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha offerto importanti chiarimenti in tema di notificazione.

La giurisprudenza amministrativa, tenendo conto della formulazione letterale dell’art. 139 c.p.c., che fa riferimento, oltre che all’ufficio, alla “abitazione” e al luogo ove il destinatario “esercita l’industria o il commercio” (ossia, a luoghi che rientrano nella disponibilità fisica del destinatario della notifica), dà un’interpretazione restrittiva del termine “ufficio”, cui fa riferimento l’art. 139, comma 2, c.p.c., per cui quest’ultimo viene circoscritto esclusivamente “all’ufficio privato dell’oblato, ossia al luogo ove questi svolge la propria attività professionale e che, pertanto, ricade sotto la sua piena disponibilità organizzativa e gestionale” (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2018, n. 1467).

Anche sotto un profilo teleologico, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che tale interpretazione, limitando la validità della notifica effettuata non a mani del destinatario ai soli casi in cui la stessa risulta perfezionata presso luoghi comunque connotati dal diretto controllo del destinatario della notifica, sia maggiormente garantista per quest’ultimo e assicuri con un grado più elevato di certezza l’effettività del contraddittorio.

Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, la notifica del ricorso al controinteressato presso l’ufficio pubblico nel quale presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, pur se addetta all’ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all’ufficio” si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari - per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario - e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presta lavoro subordinato (Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2638; Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1440; Cons. Stato, sez. IV, 16 luglio 2014, n. 3735; Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3876).

Il Consiglio di Stato si è conformato all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, in quanto maggiormente rispettoso del diritto di difesa costituzionalmente garantito, tenendo conto del fatto che l’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni può anche essere articolato in molteplici unità organizzative e che, conseguentemente, la consegna del ricorso al dipendente pubblico preposto al ricevimento degli atti non assicura sempre che l’atto notificato venga tempestivamente trasmesso al suo effettivo destinatario, frustrando così le esigenze di tutela giurisdizionale di quest’ultimo.

Secondo principi giurisprudenziali, recentemente ribaditi (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2023 n. 6717), l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o dell’atto di impugnazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (per mancanza o dell’attività di trasmissione o dell’attività di consegna), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3654; sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4899; id., 7 ottobre 2019, n. 6763; sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462; Cass. civ., sez. un. 20 luglio 2016, n. 14916).

La conseguenza della nullità della notifica è la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.. In conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 44, comma 4, c.p.a, nella parte in cui prevedeva che il giudice ordinasse la rinnovazione della notificazione soltanto se la nullità fosse avvenuta per causa non imputabile al notificante, in caso di nullità della notifica il giudice deve sempre ordinare la sua rinnovazione e, perciò, senza giudicare sulla scusabilità dell’errore, assegnare alla parte ricorrente un nuovo termine che, ove rispettato, consente la sanatoria in via retroattiva del relativo vizio processuale (Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2442).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 44 c.p.a.
  • Art. 105 c.p.a.
  • Art. 139 c.p.c.