Diritto penale
Reati in generale
17 | 04 | 2024
Le Sezioni Unite Penali sul “saluto romano” Appunti per l’applicazione pratica
Francesco Minisci - Sostituto Procuratore della Repubblica Pool Antiterrorismo della Procura di Roma
Con la sentenza n. 16153/2024 del 18.1.2024 (motivazioni depositate il 17.4.2024) le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema della condotta tenuta nel corso di una pubblica riunione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cd. "saluto romano".
Il fatto e le pronunce di merito
La questione affrontata trae origine da una sentenza con cui il Tribunale di Milano assolveva, perché il fatto non costituisce reato, gli imputati dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., e 2 comma 1, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993. n. 205 (recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), contestato loro per avere compiuto, in occasione di una pubblica manifestazione organizzata in memoria di un consigliere provinciale del Movimento sociale italiano ucciso nel 1976, di un militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 e di un militante della Repubblica Sociale Italiana ucciso nel 1945, manifestazioni esteriori proprie ed usuali di organizzazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 legge n. 654 del 1975 (ora art. 604 bis c.p. per effetto della riserva di codice introdotta dal decreto legislativo n. 21/2018).
In particolare, nel corso della predetta manifestazione pubblica, alla quale prendevano parte circa milleduecento persone, uno degli imputati aveva invocato il nome del militante del Fronte della Gioventù e formulato per tre volte la chiamata del "presente", subito dopo levandosi dalla folla e dagli altri imputati la corale risposta "presente" e il "saluto romano". Analogo rituale era stato compiuto in seguito in un’altra parte della città, presso la lapide commemorativa del militante.
La Corte di appello di Milano, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato gli imputati ravvisando il reato contestato.
La sentenza di appello è stata impugnata dagli imputati.
La Prima sezione penale della Corte di Cassazione assegnataria del ricorso, tenuto conto dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità succedutisi, ha rilevato un contrasto interpretativo e, con ordinanza del 6 settembre 2023, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p.
Le questioni di diritto
Al fine di chiarire immediatamente il perimetro di intervento, va evidenziato che le questioni di diritto per le quali i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite sono le seguenti:
- "Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel 'saluto romano', rituali evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645";
- "Se, inoltre, le due disposizioni configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano tra loro in rapporto di concorso apparente”.
Il quadro normativo di riferimento
Le Sezioni Unite, anche al fine di far comprendere i diversi percorsi argomentativi che hanno condotto al contrasto giurisprudenziale sottoposto alla loro valutazione, hanno effettuato una analisi delle due norme oggetto della ordinanza di rimessione.
La prima norma che viene in rilievo è l’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645 (cd. Legge "Scelba", subentrata alla legge n. 1546/1947 e modificata sul punto dall'art. 11 legge 152/1975) che sanziona, con la rubrica «Manifestazioni fasciste», «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste».
Si tratta di un reato che prevede una tutela anticipata del bene-interesse protetto, in quanto punisce quelle che le Sezioni Unite definiscono condotte prodromiche alla ricostituzione del partito fascista e, allo stesso tempo, di "inoculazione", anche subdola, della ideologia fascista, sia pure solo attraverso manifestazioni, gestuali o simboliche.
Questa norma ed altre disposizioni della medesima legge (si ricordi l'art. l che definisce la nozione di «riorganizzazione del disciolto partito fascista» - così come modificato dall'art. 7, legge 22 maggio 1975, n. 152 - e l'art. 4 che sanziona l’«apologia del fascismo») rappresentano l’attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista».
La seconda norma in esame è l’art. 2 D.L. n. 122/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 205/1993 (cd. Legge "Mancino"), che con la rubrica «Disposizioni di prevenzione» al comma l punisce «chiunque, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri od usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654».
Per effetto della riserva di codice introdotta dal decreto legislativo n. 21/2018 l’art. 3 della L. 654/1975 è stato sostituito, senza modifiche, dall’art. 604 bis comma secondo prima parte c.p. che, rubricato «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», vieta «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
Poiché la Corte di Cassazione con riguardo alla condotta del "saluto romano", in genere effettuata in risposta alla "chiamata del presente" tenuta nel corso di una pubblica manifestazione, ha ritenuto configurabile in alcuni casi il primo reato e in altri casi il secondo (orientamenti dettagliatamente ricostruiti dalle Sezioni Unite), si è formato il contrasto giurisprudenziale illustrato dalla ordinanza di rimessione, per cui è risultato necessario individuare la fattispecie di diritto penale applicabile.
I tratti distintivi delle due norme e i rapporti tra esse
Le Sezioni Unite, al fine di dare soluzione alle questioni poste, si sono soffermate sugli elementi di distinzione dei due reati e sui rapporti che tra essi intercorrono.
E’ stata evidenziata, in primo luogo, la coincidenza della condotta materiale delle due ipotesi, atteso che per entrambe è richiesto il compimento di manifestazioni (nel senso di espressioni, gesti, simboli, esternazioni, rituali, esibizioni) poste in essere partecipando a pubbliche riunioni.
Il tratto distintivo è stato individuato nel diverso contenuto delle manifestazioni:
- nell'art. 5 sopra citato individuate in quelle usuali del «disciolto partito fascista» di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- nell'art. 2 – sulla base del richiamo all'art. 3, legge n. 654 del 1975 - nelle manifestazioni proprie od usuali dei «movimenti, gruppi, associazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza».
Pertanto, accanto ad un nucleo comune costituito dalla medesima condotta materiale (il compimento di manifestazioni durante riunioni pubbliche), vi sono elementi di differenziazione rappresentati, secondo le Sezioni Unite, dalle diverse entità cui rapportare le esibizioni (intese come manifestazioni).
L’art. 5 L. 645/1952: i beni giuridici tutelati e la natura di reato di pericolo concreto
Le Sezioni Unite hanno anche affrontato il profilo relativo ai beni giuridici tutelati, diversi a seconda del reato.
Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 5 L. 645/1952 il bene-interesse messo in pericolo dalle condotte di "esibizionismo fascista" (così qualificate dalla dottrina) è strettamente legato alla ragione storica e costituzionale che ha ispirato la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista».
Con la conseguenza che il bene giuridico tutelato si identifica nell’ordinamento democratico (secondo il costante orientamento della Cassazione) o ancora meglio, secondo le Sezioni Unite, nell’ordinamento costituzionale, in favore del quale viene predisposta una tutela anticipata poiché è messo a repentaglio da manifestazioni che, in ragione della loro natura pubblica, richiesta dalla norma, possono essere tali da indurre alla ricostituzione del partito fascista, caratterizzato da una ideologia antidemocratica e, dunque, contraria all'assetto costituzionale per espressa previsione della XII disposizione transitoria e finale.
Nessun dubbio di legittimità costituzionale pone l’art. 5 L. 645/1952 in relazione al principio della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 Cost.
Secondo le Sezioni Unite ciò trova fondamento nelle diverse sentenze della Corte Costituzionale sull’argomento, atteso che l’obiettivo di eliminare in radice dal panorama democratico dello Stato Italiano il pericolo di una ricostituzione del partito fascista è stato ritenuto talmente primario da prevedere una specifica disposizione (la XII disp. trans. fin.) all’interno della Costituzione.
Tale primario obiettivo rende perfettamente legittima dal punto di vista costituzionale (e dunque non lesiva dell’art. 21 Cost.) una previsione che sanziona anche le condotte prodromiche alla ricostituzione del partito fascista, purché tali condotte siano svolte in "pubbliche riunioni", in quanto tale connotazione è idonea «a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste» (Corte cost., sent. n. 74 del 1958; principi in seguito enunciati e ribaditi da Corte Cost. sent. n. 15 del 1973 e n. 254 del 1974).
Le Sezioni Unite, facendo una citazione particolarmente significativa, hanno richiamato la relazione sulla legge 20 giugno 1952, n. 645 che ha svolto al Senato il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il quale evidenziava che scopo della legge era quello di «garantire, con concreta efficacia, il Paese contro l'azione di associazioni o movimenti che perseguano, sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione del disciolto partito fascista e di prevenire, perciò, la possibilità che risorgano movimenti politici che si sono addimostrati nefasti e deleteri per il Paese e contro i quali la Costituzione ha sancito un espresso divieto».
Alla luce di tutte queste considerazioni le Sezioni Unite giungono alla conclusione che il bene tutelato dalla norma non è soltanto l’ordine pubblico materiale (come se si trattasse di tutelare la sola pacifica convivenza tra i consociati), ma lo stesso ordine pubblico democratico o costituzionale, messo in pericolo, in presenza delle condotte materiali richieste dalla norma, da possibili consensi o reazioni a tali manifestazioni atti non solo a turbare la civile convivenza, ma anche a mettere in pericolo i valori costituzionali e democratici su cui si fonda la nostra Repubblica.
Le Sezioni Unite hanno ribadito che la fattispecie in parola è reato di pericolo concreto (come peraltro affermato da tutte le pronunce della Cassazione, al di là delle diverse decisioni assunte nelle singole sentenze).
Tale natura giuridica è diretta conseguenza della necessità di mantenere l’art. 5 in commento nel perimetro dei principi costituzionali.
La funzione “ancillare” (così definita dalle SS.UU.) di questo reato rispetto alla XII disp. trans. fin. rivela da una parte l’oggetto del pericolo (la ricostituzione del disciolto partito fascista) e dall’altra la natura non astratta ma concreta dello stesso, atteso che i valori costituzionali messi a repentaglio dalla condotta di cui all’art. 5 (che discendono direttamente dalla previsione del richiamato art. XII) prevalgono rispetto ad altri valori (prima si è fatto riferimento all’art. 21 Cost.).
L’art. 2 comma 1 D.L. n. 122/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 205/1993: i beni giuridici tutelati e la natura di reato di pericolo presunto
Come si è detto, l’art. 2 comma 1 D.L. n. 122/1993 intende contrastare – anche in questo caso in via anticipata - la diffusione delle idee di discriminazione o finalizzate ad atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (così come previsti dall’art. 604 bis c.p. che ha sostituito l’art. 3 L. 654/1975, espressamente richiamato dall’art. 2 in commento).
E’ significativo il riferimento ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (entità collettive, secondo la definizione delle Sezioni Unite) che alle predette idee si richiamano.
Questa ipotesi di reato tutela un bene giuridico comune con la fattispecie analizzata in precedenza, costituito dal cd. "ordine pubblico materiale", espresso anche in questo caso dalla presenza del requisito delle “pubbliche riunioni”. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, sarebbe riduttivo limitarsi soltanto alla individuazione dell’ordine pubblico, atteso che i "valori in gioco" sono molto più ampi e di pari rilevanza rispetto a quelli analizzati per la precedente fattispecie.
Per valutarli in tutta la loro portata occorre prendere in considerazione la complessità delle condotte che la norma intende punire: la natura pubblica delle manifestazioni e il contenuto delle stesse, che evoca ideologie di tipo discriminatorio specificamente richiamate dalla norma e proprie od usuali delle “entità collettive” sopra richiamate.
Tali connotazioni, secondo le Sezioni Unite, danno vita ad un bene giuridico di tipo "composito".
Per tali motivi i beni interessi tutelati e messi in pericolo dalla violazione dell’art. 2 in commento sono i beni fondamentali e costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost., della dignità e della uguaglianza della persona.
Nella sentenza si fa notare che tale conclusione è confermata dalla collocazione sistematica dell'art. 604 bis cod. pen. inserito, per effetto della "riserva di codice" del 2018 tra i «delitti contro la persona» (titolo XII del codice penale), al cui interno è stata creata una nuova Sezione denominata «delitti contro l'eguaglianza».
Dunque, in questo caso così come per il citato art. 5, l’ individuazione del bene giuridico deve avvenire facendo ricorso ai valori costituzionali, attraverso una interpretazione che deve conformarsi al principio di offensività: nel caso dell’art. 5 cit. si tende a preservare l'ordinamento da condotte che ne mettano in pericolo i fondamenti democratici ed istituzionali, nel caso dell'art. 2 cit. viene in rilievo, secondo una efficace espressione della sentenza, la necessità di evitare la disgregazione dei valori di solidarietà, dignità ed uguaglianza di tutti i consociati.
Dalle considerazioni finora formulate discende la natura giuridica del pericolo che connota questo reato.
Secondo le Sezioni Unite assume particolare rilievo la circostanza che il reato di cui all'art. 2 cit., pur avendo la medesima struttura materiale del reato di cui all'art. 5 in precedenza commentato, si differenzia da questo per il diverso contenuto evocativo di dette manifestazioni espresse nel corso delle pubbliche riunioni e per il collegamento del contenuto evocativo con le «organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi» di cui all'art. 3 legge n. 654 del 1975.
In tale collegamento risiede il grado di pericolosità della condotta, la cui capacità di "contagio" o diffusione delle idee contrastanti con i valori sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost. assume una consistenza proporzionalmente collegata all'esistenza attuale di detti agglomerati.
Il pericolo, dunque, è insito già nella fattispecie astratta e la sua valutazione è stata operata dal legislatore a priori: si tratta di un pericolo presunto.
In tali casi il compito dell’interprete è quello tipico del meccanismo della presunzione: analizzare la fattispecie concreta e verificare la sussistenza di elementi di fatto idonei a dimostrare l’assenza della presunzione.
Le Sezioni Unite, al fine di ulteriormente confermare che la figura del pericolo presunto è conforme al sistema giuridico, hanno richiamato la sentenza n. 139 del 2023 della Corte Costituzionale che ha esaminato la questione di legittimità costituzionale della norma in materia di porto senza giustificato motivo di strumenti da punta o taglio atti ad offendere (art. 4, legge n. 110 del 1975), laddove la stessa non richiede la sussistenza di circostanze di tempo e di luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona.
La Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità della distinzione tra reati di pericolo presunto (nei quali il giudice deve escludere la punibilità del fatto quando, alla luce delle circostanze concrete, manchi ogni ragionevole possibilità di produzione del danno) e reati di pericolo concreto (nei quali il giudice ha il compito di accertare la seria probabilità della verificazione del danno).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha precisato che il principio di offensività deve essere salvaguardato anche nei casi di pericolo presunto, ipotesi nelle quali è il legislatore ad individuare i fatti che, in astratto, hanno un contenuto offensivo di beni o interessi da tutelare.
Anche in questi casi il giudice, nell'esercizio del proprio potere di interpretazione ha «il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa» (Corte Cost., sent. n. 225 del 2008).
Sulla base di tutti questi elementi le Sezioni Unite giungono alla conclusione che nel caso dell’art. 2 cit., tenuto conto della valenza dei beni-interessi tutelati (dignità e uguaglianza della persona) la natura di reato di pericolo presunto sia pienamente giustificata e rispetti il principio di offensività.
Il rapporto di specialità bilaterale
Sulla base di tali premesse le Sezioni Unite escludono che tra le due norme in commento possa sussistere il rapporto di specialità previsto dall’art. 15 c.p., secondo il quale «quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».
Ciò perché, a fronte di un nucleo comune alle due norme rappresentato dalle “manifestazioni tenute in pubbliche riunioni”, ciascuna si differenzia dall’altra per gli ulteriori elementi che le caratterizzano: l’art. 5 cit. prevede che le manifestazioni debbano essere quelle usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, mentre l’art. 2 cit. richiede che il soggetto agente compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri od usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
Chiarito il profilo degli elementi costitutivi, le Sezioni Unite qualificano il rapporto tra le due norme come di “specialità bilaterale”, figura comunque estranea al rapporto di specialità “unilaterale” previsto dall’art. 15 c.p.
L’assenza del rapporto di specialità richiede che si valuti il significato del “saluto romano” per inquadrarlo nelle “manifestazioni” di cui all’art. 5 cit. o in quelle di cui all’art. 2 cit., o ancora, ricorrendo determinate condizioni, in entrambe le norme.
Le Sezioni Unite riconducono senza dubbio il rituale della “chiamate del presente” e del “saluto romano” (la manifestazione esteriore di protendere il braccio destro tenendolo teso e con il palmo rivolto verso il basso) nell’ambito del reato di cui all'art. 5 cit.
Si tratta di un rituale che evoca all’evidenza la ritualità delle adunanze fasciste, integrando perciò la consumazione del reato di cui all’art. 5 cit.: la identificazione tra “saluto romano” e disciolto partito fascista è sufficiente a configurare dal punto di vista oggetto il reato di cui all’art. 5 cit.
La valutazione degli elementi di fatto e la concorrente sussistenza dei due reati
La sentenza affida all’interprete il compito di accertare nei casi concreti, attraverso una valutazione complessiva, la sussistenza degli elementi di fatto (esemplificativamente, tra gli altri, il contesto ambientale, la eventuale valenza simbolica del luogo di verificazione, il grado di immediata, o meno, ricollegabilità dello stesso contesto al periodo storico in oggetto e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti, ecc.) idonei a dare concretezza al pericolo di "emulazione" insito nel reato secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Peraltro, la natura commemorativa della riunione non vale a far venir meno il reato, tenuto conto del fatto che per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico e sono irrilevanti i motivi che hanno determinato la condotta.
La sussistenza del reato di cui all’art. 5 cit. non esclude la concorrente sussistenza del reato di cui all’art. 2 cit., ricorrendo determinate condizioni.
Ciò perché la manifestazione esteriore del saluto romano e della chiamata del presente è evocativa anche di ideologie discriminatorie e razziali (sotto questo profilo appare utile il richiamo all’art. 1 L. 645/1952 secondo il quale “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista [ ... ] svolgendo propaganda razzista”).
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, il solo rituale, pur proprio del regime fascista ed evocativo di idee di tipo razziale e discriminatorio, non integra anche il reato di cui all'art. 2 cit., in quanto tale norma punisce le manifestazioni proprie od usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e non le manifestazioni di tipo razziale o discriminatorio.
Il quid pluris richiesto dalla norma, dunque, è costituito dalla circostanza che le manifestazioni esteriori espressive di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi siano quelle proprie od usuali dei gruppi che tale incitamento pongono in essere.
Pertanto, perché possa ritenersi applicabile anche l’art. 2 cit. è richiesto che il giudice individui tali gruppi.
Inoltre, anche se tali associazioni, movimenti o gruppi (espressione della natura presunta del pericolo) devono operare nell’attualità, perché ricorra l’art. 2 non è necessario, secondo le Sezioni Unite, un loro inquadramento in entità espressamente operanti sotto un nome, ovvero dotate di uno statuto, ovvero ancora articolate, al loro interno, attraverso ripartizioni di incarichi e mansioni, ben potendo trattarsi anche di aggregazioni di natura estemporanea, come desumibile dal tenore letterale della norma.
L’ampiezza delle denominazioni e la loro eterogeneità (organizzazioni, associazioni, movimenti, gruppi) contenuta nell’art. 604 bis c.p. esclude che sia richiesta una rigida e formale schematizzazione dell'"ente" di riferimento, con la conseguenza che non è necessario dimostrare la tempistica e le modalità di costituzione dei gruppi.
Con un passaggio particolarmente importante le Sezioni Unite hanno precisato che la operatività attuale di tali aggregazioni possa essere dimostrata dalla stessa condotta collettiva oggetto di specifica valutazione (il fatto storico oggetto dell’accertamento) e che non sia necessario che il gruppo partecipante o i gruppi partecipanti siano sorti prima della riunione pubblica in cui è stata posta in essere la manifestazione esteriore.
Nella sentenza si è sottolineato che gli scopi de «l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», richiesti dall'art. 3 cit., ben potrebbero, infatti, emergere dallo stesso contenuto della manifestazione di cui all'art. 2 cit., concretamente rappresentativa di essi.
Affinché il rituale possa integrare, oltre all’art. 5 cit., anche l’art. 2 cit. è necessario che esso sia accompagnato da elementi – tenuto conto del contesto materiale o dell'ambito nel quale la manifestazione ha luogo – che siano idonei, oltre che ad evocare il disciolto partito fascista, ad attribuirgli un significato discriminatorio secondo lo schema tipico della predetta norma.
Se il gesto esteriore (il saluto romano) è tenuto in contesti in cui tali manifestazioni esteriori e tali rituali rappresentino "lo strumento simbolico" con cui nell’attualità i gruppi partecipanti (rientranti tra quelli richiamati dall’art. 604 bis c.p. già art. 3 L. 654/1975) esprimono le idee loro proprie di intolleranza e discriminazione (incompatibili con i principi costituzionali di dignità e di uguaglianza), si configura anche l’art. 2 D.L. 122/1993.
In conclusione, dunque, le Sezioni Unite hanno affermato che il rituale del saluto romano, ricorrendo le condizioni sopra evidenziate, possa integrare sia il reato di cui all'art. 5 cit. sia il reato di cui all’art. 2 cit.
L’elemento psicologico
Un ulteriore profilo affrontato dalle Sezioni Unite è quello relativo all’elemento psicologico del reato, in relazione alla previsione di cui all’art. 5 c.p. sulla ignoranza della legge penale invocata dai ricorrenti in ragione della disomogeneità e non linearità del quadro normativo e giurisprudenziale, circostanze che escluderebbero il dolo del reato.
Il Collegio, nel fare riferimento al perimetro fissato dalla Corte Costituzionale sull’art. 5 c.p. con la sentenza n. 364 del 1988, ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'incertezza che deriva da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non è idonea, di per sé sola, a fondare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, tale da escludere il dolo. Al contrario, qualora un soggetto dubiti circa la liceità o la illiceità di una condotta, è chiamato ad avere un atteggiamento di maggiore attenzione che lo conduca anche ad evitare di porre in essere la condotta. Ciò perché - chiarisce la Corte - il dubbio, non equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità.
A ciò si aggiunga che la configurabilità dell’art. 5 L. 654/1952 nel caso del saluto romano era già presente nell’elaborazione giurisprudenziale e costituiva una delle opzioni che hanno dato vita al contrasto, motivo ulteriore per ritenere irrilevante l’invocata ignoranza inevitabile della legge penale.