Diritto civile
Responsabilità
24 | 04 | 2024
Il sinistro stradale avvenuto «a causa di una grata o caditoia d’acqua»
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 11060 del 24 aprile 2024, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità da cose in
custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (tra le più
recenti, Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2023, n. 27137), e quindi pure alle
strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al
pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in
riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura
o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (così,
in motivazione, Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761; nello stesso
senso, tra le molte, già Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763, nonché,
successivamente, Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481).
È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla specifica fattispecie della custodia di strade pubbliche, che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”, sussistendo – in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile – “un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa” (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, n. 2481 del 2018, cit.). Di conseguenza, “il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. civ., sez. III, n. 2481 del 2018, cit.). Alla stregua di questi principi, pertanto, è stato pure affermato che, in tema di sinistro stradale, “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), “a causa di una grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto” (così Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11802). In altri termini, in materia di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (come puntualizza, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2023, n. 33074), già con ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) si è avuto modo di precisare che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. civ., sez. III, n. 21675 del 2023) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Riferimenti Normativi: