Diritto civile

Società

23 | 04 | 2024

Cessione di azienda e sorte dei contratti a prestazione continuativa e periodica in corso

Pierre de Gioia Carabelllese

Con ordinanza n. 10902 del 23 aprile 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sugli effetti della cessione di azienda sui contratti in corso.

La Suprema Corte (Cass. civ. 10 febbraio 2023, n. 4248), di recente ha chiarito che l’art. 2558 c.c. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale»; al contempo, secondo l'art. 2560 c.c., «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori»; ora, «l’interpretazione coordinata delle due norme porta a ritenere che quella dell'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente» (Cass., n. 4248 del 2013). In altri termini, dal combinato disposto emerge che la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'art. 2560 c.c..

È dunque principio condiviso (in questo senso Cass. civ. 16 giugno 2004, n. 11318), quello in forza del quale il congegno stabilito dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'art. 2558 c.c. (Cass. civ. 20 luglio 1991, n. 8121; Cass. civ. 8 maggio 1981, n. 3027; Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2017, n. 23581), posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto; la regola posta dal comma 1 dell'art. 2558 c.c. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560 c.c., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte. La previsione dettata dal primo comma dell'articolo 2560 c.c., concernente la permanente responsabilità dell'alienante in ordine ai debiti inerenti all’esercizio dell'azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori. Si realizza in tal modo una responsabilità del cessionario sotto forma di accollo cumulativo ex lege, con conseguente solidarietà tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro sui generis, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass. civ., 25 febbraio 1987, n. 1990; Cass. civ. 3 marzo 1994, n. 2108; Cass. civ. 4 ottobre 2010, n. 20577). Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante e, per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale; perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017, cit.). Di qui il ribadito principio per cui il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti peraltro pregressi relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto, non già del tutto esaurito, e ciò anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda (Cass. civ. 23 novembre 2023, n. 32487).

Il delineato quadro ricostruttivo posta a concludere nel senso che quando si tratta di contratti a prestazione continuativa e periodica (qual è la somministrazione) in corso, e debiti successivi alla successione contrattuale correlata ex lege alla cessione di azienda, di questi ultimi risponde l’acquirente inerendo essi all’azienda somministrata e oggetto di subingresso, eterodeterminato normativamente in chiave speciale e funzionale al complesso aziendale medesimo, fermo il termine di cui al comma 2 dell’art. 2558 c.c., decorrente dalla notizia della cessione, ai fini della possibilità di esercizio del recesso del ceduto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2558 c.c.
  • Art. 2560 c.c.