Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

19 | 04 | 2024

Corte Costituzionale: alla controparte soccombente vengono applicati gli ordinari criteri di liquidazione anche quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Giovanna Spirito

Con sentenza n. 64 del 19 aprile 2024, la Corte Costituzionale dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell’art. 133, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» - a mente del quale «[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato» - sollevata, in riferimento all’art. 23 Cost. e non fondate quelle sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, comma 2, Cost..

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