Diritto civile
Obbligazioni
17 | 04 | 2024
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all’attualità, vanno sempre conteggiati gli interessi c.d. «compensativi» con decorrenza dal momento dell’illecito
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 10376 del 17 aprile 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di corresponsione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano ha affermato che, mentre è corretto non procedere alla “rivalutazione”, essendo stata quantificata “all’attualità” la somma dovuta a titolo di risarcimento (sicché non avrebbe avuto ragione d’essere la funzione di “reintegrazione” del valore del bene perduto, propria della rivalutazione), gli interessi devono essere autonomamente conteggiati, data la loro differente funzione “compensativa” del pregiudizio (ulteriore, oltre a quello costituito dalla lesione del diritto cagionata dall’illecito) consistente nel ritardato pagamento della somma che esprime in termini monetaria l’entità del danno subito. ...
Vuoi continuare a leggere?
AccediNJus costituisce uno strumento indispensabile per l'aggiornamento del professionista e per la preparazione di esami e concorsi: i contributi, dal taglio pratico-operativo, si caratterizzano per la eccezionale tempestività e chiarezza espositiva.
Il gruppo di lavoro di NJus, annotando quotidianamente sino a 15 provvedimenti delle Corti Superiori depositati quello stesso giorno, offre una informazione giuridica autorevole e di qualità senza pari.