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Diritto amministrativo

11 | 04 | 2024

Il diritto di proporre ricorso contro una decisione in materia di applicazione della normativa doganale

Emma Coppola

Con sentenza relativa alla causa C-770/22 dell’11 aprile 2024, la decima sezione della Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito alcuni principi in tema di normativa doganale dell’Unione Europea, in particolare ha fornito una interpretazione degli artt. 44 e 45 del cd. codice doganale dellUnione Europea (Regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013), in tema di ricorsi che possono essere presentati contro sentenze applicative della normativa doganale unionale.

Innanzitutto, si può osservare che lart. 44 e lart. 45 del Regolamento sopra citato non sono rilevanti al fine di valutare la compatibilità con il diritto dellUnione di una normativa nazionale che prevede limmediata esecutività delle sentenze di primo grado, anche quando tali sentenze hanno annullato, in tutto o in parte, avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dellUnione.

Infatti, le disposizioni sopra citate non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da unautorità giudiziaria.

E sebbene lart. 44, par. 2, del Regolamento 952/2013 consideri lipotesi in cui il diritto di ricorso, che deve poter essere esperito in due fasi, sia esercitato successivamente dinanzi a due autorità giudiziarie, ciò non toglie che la norma di cui allart. 45, par. 1, che dispone che la presentazione di un ricorso non sospende lapplicazione della decisione contestata, si applica solo ai ricorsi presentati contro decisioni relative allapplicazione della normativa doganale adottate dalle autorità doganali e non avverso le decisioni giudiziarie che statuiscono su tali ricorsi.

Poiché la questione dellimmediata esecutività o meno delle sentenze di primo grado non rientrano nellambito di applicazione degli artt. 44 e 45 del codice doganale dellUnione, tali disposizioni non possono ostare a una normativa nazionale che prevede limmediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora definitive, né esigere che la normativa nazionale preveda limmediata esecutività di tali sentenze.

Tale interpretazione non è messa in discussione dallobbligo che grava sugli Stati membri ai sensi dellart. 13 del Regolamento n. 609/2014 del Consiglio di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti dellUnione sulle risorse proprie tradizionali, menzionato dal governo italiano nelle sue memorie.

È vero che, ai sensi dellart. 45, par. 1, del codice in esame la presentazione di un ricorso non ha effetto sospensivo; dunque, in via di principio, quando un soggetto passivo contesta un avviso di accertamento in rettifica egli avrà generalmente già pagato le somme richieste al momento della decisione di primo grado sul suo ricorso o, quantomeno, avrà costituito una garanzia doganale qualora le autorità doganali gli abbiano concesso una sospensione dellapplicazione ai sensi dellart. 45, di detto codice.

Al fine di garantire la riscossione dei diritti accertati ai sensi dellart. 2 del Regolamento n. 609/2014 da parte dellUnione, lart. 45, paragrafo 1, del codice doganale dellUnione deve essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a permettere alle autorità doganali che abbiano tardato a procedere alla riscossione delle somme di cui allavviso di accertamento in rettifica da loro emesso, di poter continuare a farlo dopo che sia stata emessa una sentenza di primo grado che annulla tale avviso di accertamento, finché tale sentenza non sia divenuta definitiva.

Contrariamente alla premessa sulla quale sembra fondarsi tale valutazione, tale interpretazione della disposizione non risulta necessaria al fine di garantire la riscossione, da parte dellUnione, dei diritti accertati ai sensi dellart. 2 del Regolamento di cui sopra. Infatti, la Corte ha già sottolineato che gli errori in cui siano incorse le autorità doganali di uno Stato membro non dispensano questultimo dal suo obbligo di mettere a disposizione dellUnione i diritti che esso avrebbe dovuto accertare, corredati, se del caso, da interessi di mora (v. sentenza 11 luglio 2019, Commissione/Italia (Risorse proprie – Recupero di unobbligazione doganale), C-304/18). Analogamente, la negligenza delle autorità doganali non può dispensare lo Stato membro da tale obbligo.

Ma soprattutto, poiché la formulazione dellart. 43 del codice doganale dellUnione è assolutamente chiara e univoca nellescludere lapplicabilità degli artt. 44 e 45 di tale codice ai ricorsi presentati avverso una decisione adottata da unautorità giudiziaria, non si può procedere ad alcunaltra interpretazione di tali disposizioni (v. sentenza 26 settembre 2019, Commissione/Spagna (Acque – Aggiornamento dei piani di gestione delle isole Canarie), C-556/18).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 44, Regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013
  • Art. 45, Regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013
  • Art. 2, Regolamento 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014