Diritto penale
Reati in generale
12 | 04 | 2024
L'incompatibilità tra il dolo eventuale e il tentativo
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 15380 del 6 febbraio-12 aprile 2024 la prima sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta in tema di tentato omicidio, interrogandosi sulla compatibilità dell’istituto del tentativo con il dolo eventuale.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, perché possa discorrersi fondatamente di tentativo omicidiario, non è richiesta la ricorrenza di un dolo intenzionale, essendo bastevole che il coefficiente psichico sotteso alla condotta del soggetto attivo integri un dolo diretto, anche nella manifestazione comunemente denominata come dolo alternativo (fra tante, si veda Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2016, n. 23618, a mente della quale: «‹nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente li dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi li dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione»).
Trattasi, come noto, di una tipologia di dolo che è contraddistinta dal fatto che l'agente prevede e vuole - in via alternativa, ossia operando una scelta dal valore sostanzialmente equipollente - l'uno o l'altro degli eventi, che sono ricollegabili alla sua condotta; corollari logici di tale impostazione concettuale sono rappresentati dalla natura di dolo diretto di tale genere di coefficiente psicologico e - in immediata consequenzialità dogmatica - la compatibilità dello stesso con li tentativo (fra tante, si vedano Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2022, n. 29611; Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2018, n. 43250).
Tale forma di dolo deve poi esser tenuta ben distinta dal dolo eventuale, non configurabile nel caso di delitto tentato (Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 5849 ha ben spiegato che “poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta - la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto ni caso di evento materialmente verificatosi”).
In chiave riassuntiva si può affermare, quindi, che - con riferimento alle modalità di demarcazione dell'elemento psicologico del reato - il dolo alternativo ricorra allorquando l'agente si rappresenti e voglia, indifferentemente, l'uno o l'altro degli eventi che, sotto il profilo causale, possano apparire ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria. La condotta serbata dal soggetto attivo è inquadrabile, al contrario, nella figura teorica del dolo eventuale, nel caso in cui questi, realizzando una condotta che sia diretta verso il perseguimento di altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza, che sia ricollegabile alla propria condotta, determinandosi - ad onta di tale previsione - all'azione e così manifestando la accettazione del rischio di cagionare tale differente evoluzione.
Dalla sopra delineata struttura teorica della fattispecie, dunque, discende l'impossibilità di configurazione del tentativo, in presenza di un elemento soggettivo qualificabile come dolo eventuale. Questo coefficiente psicologico risulta ontologicamente non conciliabile, infatti, con la direzione necessariamente univoca che devono assumere gli atti compiuti nell'ambito del tentativo, che postula necessariamente la ricorrenza del dolo diretto. Per le medesime ragioni, sussiste invece piena compatibilità logica e strutturale, fra la figura del tentativo penalmente punibile e l'elemento psichico del dolo alternativo. In tal caso, infatti, vi è una equipollenza sostanziale, fra i plurimi eventi oggetto di rappresentazione e volizione, poiché li soggetto attivo del reato si rappresenta indifferentemente entrambi, come collegabili in via eziologica al suo agire ed alla sua cosciente volontà. In definitiva, ciascuno degli eventi, parimenti e ugualmente voluti dal soggetto agente, è in tal caso indifferentemente voluto dal reo.
Ai fini della sussistenza dell'animus necandi, inoltre, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. Quanto alla idoneità degli elementi da cui può esser tratta la prova della volontà omicida, va qui ribadito il costante orientamento di legittimità, secondo cui - in tema di omicidio tentato - la prova del dolo omicida, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha una natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere plasticamente il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che - in sede di accertamento della sussistenza dell'animus necandi - assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.
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