Diritto amministrativo
Responsabilità
12 | 04 | 2024
Il risarcimento del danno da ritardo
Carol Gabriella Maritato
Con sentenza n. 3375 del 12 aprile 2024, la quarta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che il danno da ritardo risarcibile non può
essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice
scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei
presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo
(ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti
dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043
c.c. (sulla natura aquiliana del danno da ritardo, si veda Consiglio di Stato, A.Plen.,
sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza
di opinioni, in giurisprudenza, nell’affermare che sul piano delle conseguenze,
il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi
patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell'onere
probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento
non integra, inoltre, piena prova del danno.
È stato affermato, in proposito, che ricorre la necessità che, ai fini
dell'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo e,
più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, il danneggiato
provi:
i. la violazione dei termini procedimentali;
ii. il dolo o la colpa dell'Amministrazione procedente;
iii. il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al
rispetto dei predetti termini;
iv. il nesso di causalità materiale o strutturale;
v. sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere
collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non
patrimoniali lamentati.
Nel caso in esame, non v’è dubbio che il procedimento abbia avuto un iter eccessivamente lungo e, in via generale e astratta, non va escluso il diritto al risarcimento del danno da ritardo. Sennonché, nel caso di specie, deve escludersi che possa essere liquidato il danno da mero ritardo, come anche il danno da mancato conseguimento del bene della vita, in quanto: difetta il presupposto rappresentato dalla comprovata spettanza del bene della vita o del suo ragionevole conseguimento alla data indicata dalla società; on è stato comprovato l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione e, di contro, l’incompletezza originaria della domanda rende incolpevole il ritardo dell’amministrazione; sussiste una negligenza – che non potrebbe non essere valorizzata ex art. 1227 c.c. e 30, comma 3 c.p.a. – del privato che non risulta aver attivato il procedimento sostitutivo previsto dinnanzi al competente Ministero; neppure risultano attivati, usando l’ordinaria diligenza, gli strumenti di tutela previsti, giusta il disposto dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (si veda sentenza n. 3 del 2011); ed invero non risulta intrapreso il giudizio sul silenzio, che avrebbe potuto portare alla condanna dell’amministrazione a definire celermente il procedimento, così riducendo il pregiudizio: al riguardo, le semplici istanze, come anche le asserite “iniziative volte a fare risaltare l'inerzia dell'amministrazione, non sono sufficienti, per il loro carattere meramente sollecitatorio ed endo-procedimentale, a inverare un comportamento idoneo a evitare o ridurre il pregiudizio.
Riferimenti Normativi: