Diritto processuale penale
Udienza preliminare
09 | 04 | 2024
L'indagato ha interesse ad impugnare il provvedimento di fermo di indiziato di delitto pur quando ad esso sia seguito, contestualmente, quello di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 14682 del 1° marzo-9 aprile 2024, la prima sezione
penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto l'interesse dell'indagato ad
impugnare il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, pur quando ad esso
sia seguito, contestualmente, quello di applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere.
Il fermato è sempre portatore di un interesse concreto ed attuale a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida, anche quando a quest'ultimo segua l'applicazione di una misura cautelare, quantomeno in rapporto alla previsione normativa dell'art. 657 c.p.p. (che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo) ed alla stregua dei principi generali in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale e alla garanzia di cui all'art. 111, comma 7, Cost., che detta principi generali attinenti alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2017, n. 54694); ciò tanto più che la giurisprudenza della Suprema Corte si è sempre espressa per l'indipendenza e l'autonomia dell'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo rispetto a quella con la quale, in sede di convalida, il giudice per le indagini preliminari disponga una misura cautelare, trattandosi di due provvedimenti soggetti, ciascuno, a distinti mezzi di impugnazione con diversi presupposti e finalità, che non possono essere elusi nel momento in cui alla convalida (o alla non convalida) dell'arresto segua la protrazione della privazione di libertà (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 1994, n. 753). Alla luce di tali premesse in punto di sussistenza dell'interesse ad impugnare, va ribadito che contro il provvedimento di convalida del fermo - per il quale l'art. 391, comma 4, c.p.p., prevede il ricorso per cassazione - possono farsi valere soltanto ragioni miranti a far accertare l'illegittimità del fermo in quanto eventualmente operato fuori dei casi previsti dall'art. 384 c.p.p. e all'osservanza dei termini. Il fermo realizza un'anticipazione rispetto alla tempistica cautelare, essendo materialmente disposto quando non sia possibile attendere lo svolgimento dell'ordinario iter restrittivo e sussista un fondato pericolo che il destinatario della misura vi si sottragga. I suoi tratti tipici sono costituiti, dunque, per un verso, dall'esistenza di uno sfondo indiziario qualificato e circostanziato, per altro verso, dal ragionevole pericolo che il soggetto possa sottrarsi alle esigenze investigative, desumibile non soltanto dal titolo del reato, ma da specifici elementi direttamente riferibili al fermato (da ultimo Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2019, n. 26605). E tuttavia i parametri di valutazione, dei quali il giudice deve tenere conto nella verifica della correttezza del provvedimento di fermo ex art. 384 c.p.p., sono differenti rispetto a quelli necessari per la valutazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p.. Non a caso mentre la prima delle due norme fa riferimento a "specifici elementi che... fanno ritenere fondato il pericolo di fuga", non esigendo una particolare intensità, cioè un grado particolarmente elevato di probabilità, ma solo l'esistenza di un pericolo reale, effettivo e non immaginario, nella seconda il legislatore ha fatto riferimento al "concreto e attuale pericolo" che l'imputato si dia alla fuga. Diversa è quindi la prospettiva alla quale il giudice deve avere riguardo, valutando nell'un caso la situazione che si presentava al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria al momento dell'adozione del provvedimento precautelare e la ragionevolezza del loro operato, nell'altro, la sussistenza del "concreto pericolo di fuga", avendo riguardo al complesso delle emergenze procedímentali così come risultanti all'esito dell'udienza di convalida. La giurisprudenza di legittimità, partendo da queste premesse, ha precisato che «in tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga» (Cass. pen., sez. II, 4 ottobre 2016, n. 52009 che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Siffatto pericolo non può, invece, essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2019, n. 26605). Al giudice del merito è affidata una valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, della rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia. La valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 2935).
Riferimenti Normativi: