Diritto processuale penale
Impugnazione
30 | 06 | 2021
Il giudizio di revisione non è un “quarto grado”: chiarimenti sulla prova nuova rilevante
Giacomo Zurlo
Con sentenza del 27 maggio 2021 (dep. 30 giugno 2021), n. 25037,
la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato i presupposti necessari
per poter procedere alla revisione del processo chiarendo quando una prova
possa dirsi nuova così da integrare l’ipotesi prevista dall’art. 630, comma 1,
lett. c), c.p.p..
Preliminarmente i giudici di legittimità hanno ricordato che
i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di
reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione, se manca, non
può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e,
per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante.
La Suprema corte ha poi dato continuità al principio espresso
dalla Sezioni Unite secondo cui per “prove nuove”, rilevanti a norma dell’art.
630, comma 1, lett. c), c.p.p.., ai fini dell’istanza di revisione, devono
intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle
scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio
e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano state valutate,
neppure implicitamente (Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2018, n. 6141).
Da ciò discente la inammissibilità, per manifesta
infondatezza, della richiesta di revisione fondata non sull’acquisizione di
nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute
ed esaminate nel giudizio, sia pure implicitamente, non potendo essere il
giudizio di revisione utilizzato come una sorta di quarto grado (Cass. pen.,
sez. V, 11 ottobre 2020, n. 5217).
Il giudice di legittimità, infatti, non può procedere ad una
nuova valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del “significato” delle
prove acquisite nel giudizio di merito, trattandosi di apprezzamenti riservati
al giudice di quelle fasi.
La giurisprudenza sovranazionale, che esclude che una
pronuncia di condanna possa essere fondata in misura esclusiva o determinante
sulle dichiarazioni di un testimone che la difesa non abbia avuto occasione di
interrogare nel corso delle indagini o esaminare in dibattimento, non risulta
pertinente nel caso in cui il mancato esame della persona offesa o di altro
testimone da parte della difesa dell’imputato sia conseguente alla scelta di
quest’ultimo di essere giudicato con rito abbreviato, con rinuncia, quindi, al
contraddittorio della prova.
La Corte EDU, infatti, ha ribadito la piena compatibilità del giudizio abbreviato con il principio del giusto processo di cui all’art. 6 Convenzione, focalizzando l’iter motivazionale sul tema della scelta libera del ricorrente al sacrificio di alcune garanzie, ritenendola comunque compatibile con le regole del fair trial (in relazione alla facoltà di interrogare i testi d’accusa) in quanto conseguenza naturale della decisione di accedere al giudizio alla stato degli atti e non in contrasto con un predominante interesse pubblico (si veda la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Di Martino e Molinari c. Italia, con la quale è stata esclusa la violazione dell’art. 6 della Convenzione in un caso di assoluzione in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, seguita da una condanna in appello senza il nuovo ascolto in contraddittorio dei dichiaranti).
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha ribadito che l’istanza di revisione per essere giudicata ammissibile, non può basarsi esclusivamente su una diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito nel giudizio di merito, quando nel corso del processo la stessa era già stata ritenuta preclusa.
Riferimenti Normativi: