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Diritto processuale penale

Impugnazione

30 | 06 | 2021

Il giudizio di revisione non è un “quarto grado”: chiarimenti sulla prova nuova rilevante

Giacomo Zurlo

Con sentenza del 27 maggio 2021 (dep. 30 giugno 2021), n. 25037, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato i presupposti necessari per poter procedere alla revisione del processo chiarendo quando una prova possa dirsi nuova così da integrare l’ipotesi prevista dall’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p..

Preliminarmente i giudici di legittimità hanno ricordato che i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante.

La Suprema corte ha poi dato continuità al principio espresso dalla Sezioni Unite secondo cui per “prove nuove”, rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.., ai fini dell’istanza di revisione, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano state valutate, neppure implicitamente (Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2018, n. 6141).

Da ciò discente la inammissibilità, per manifesta infondatezza, della richiesta di revisione fondata non sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, sia pure implicitamente, non potendo essere il giudizio di revisione utilizzato come una sorta di quarto grado (Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2020, n. 5217).

Il giudice di legittimità, infatti, non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del “significato” delle prove acquisite nel giudizio di merito, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di quelle fasi.

La giurisprudenza sovranazionale, che esclude che una pronuncia di condanna possa essere fondata in misura esclusiva o determinante sulle dichiarazioni di un testimone che la difesa non abbia avuto occasione di interrogare nel corso delle indagini o esaminare in dibattimento, non risulta pertinente nel caso in cui il mancato esame della persona offesa o di altro testimone da parte della difesa dell’imputato sia conseguente alla scelta di quest’ultimo di essere giudicato con rito abbreviato, con rinuncia, quindi, al contraddittorio della prova.

La Corte EDU, infatti, ha ribadito la piena compatibilità del giudizio abbreviato con il principio del giusto processo di cui all’art. 6 Convenzione, focalizzando l’iter motivazionale sul tema della scelta libera del ricorrente al sacrificio di alcune garanzie, ritenendola comunque compatibile con le regole del fair trial (in relazione alla facoltà di interrogare i testi d’accusa) in quanto conseguenza naturale della decisione di accedere al giudizio alla stato degli atti e non in contrasto con un predominante interesse pubblico (si veda la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Di Martino e Molinari c. Italia, con la quale è stata esclusa la violazione dell’art. 6 della Convenzione in un caso di assoluzione in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, seguita da una condanna in appello senza il nuovo ascolto in contraddittorio dei dichiaranti). 

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha ribadito che l’istanza di revisione per essere giudicata ammissibile, non può basarsi esclusivamente su una diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito nel giudizio di merito, quando nel corso del processo la stessa era già stata ritenuta preclusa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 630 c.p.p.
  • Art. 634 c.p.p.
  • Art. 6, CEDU