Diritto processuale civile
Disposizioni generali
08 | 04 | 2024
L’azione proposta dal correntista per il ricalcolo del saldo
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 9214 dell’8 aprile 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il diritto spettante al correntista di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, D.L.vo n. 385 del 1993 (T.U.b.), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a (semplice) condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (v. Cass. civ., sez. I, n. 24641-21, Cass. civ., sez. I, n. 9082-23). La richiesta non necessariamente deve essere stragiudiziale (v. Cass. civ., sez. I, n. 23861-23), visto che ciò non è previsto dalla legge. Quel che conta, per la legittimità dell’ordine di esibizione, è che siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna. La norma evocata è un presidio del principio di trasparenza dell'attività bancaria, strumentale a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il funzionamento del rapporto con la banca; serve a consentire la piena conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati. Per questo si dice che il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio – ivi inclusi gli estratti conto e indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli stessi – ha natura di diritto potestativo, e trova titolo nel contratto concluso con l’istituto bancario. Ora il punto fondamentale è che, nei rapporti di conto corrente bancario, ove l’azione sia proposta dal correntista va assunto come dato di partenza per il ricalcolo del saldo, in presenza di accertate prassi bancarie contra legem, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti. Questo non tanto (semplicemente) quando il correntista, agendo in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, ma essenzialmente (e soprattutto) quando non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili). La ratio è che, nel quadro delle risultanze, quello desunto dal primo estratto disponibile prodotto dal correntista è, d’ordinario, il dato a lui più sfavorevole; sicché sempre su di lui (in quanto attore) si ripercuote l’incompletezza, il correntista essendo gravato dall'onere della prova dei pagamenti indebiti (v. Cass. civ., sez. I, n. 37800-22). In altre parole, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, e una volta stabilita l’esistenza di pratiche anatocistiche vietate, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire, in linea di principio, attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; ma, non trattandosi di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista o dalla banca (v. Cass. civ., sez. I n. 9526-19).
L’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote certamente sul cliente, gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti, ma sempre nel senso che – di norma – in questi casi occorre cominciare di volta a volta dal “saldo a debito” risultante dal primo estratto conto disponibile, ovvero da quelli intermedi dopo intervalli non coperti; ferma restando però la necessità da parte del giudice di tener conto della condotta processuale delle parti e fermo restando anche che la mancata documentazione di una parte (minima, come nella specie) delle movimentazioni del conto non esclude una possibile definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti prodotti fino a una certa data e, con minimo intervallo, da una certa data in poi. La mancata produzione di alcuni degli estratti conto può da questo punto di vista assumere una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e può giustificare un accertamento del saldo di conto corrente non influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Con il che, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (come pure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta), e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di tutti quei mezzi di prova ulteriori che risultino idonei a fornire indicazioni certe e complete, così da giustificare il saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti medesimi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, n. 1763-24, ove molteplici ulteriori riferimenti).
Riferimenti Normativi: