Diritto processuale civile
Processo di cognizione
03 | 04 | 2024
Le Sezioni Unite sull'impugnazione incidentale tardiva
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 8486 del 28 marzo 2024, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ha affrontato la questione se l'impugnazione incidentale tardiva sia
ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta
contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto
che l’interesse alla sua proposizione sorge dall'impugnazione principale (la
quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni
giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale), oppure se la
stessa possa essere esperita (tenuto conto del tenore letterale dell’art. 334,
comma 1, c.p.c. e del carattere riflesso, e non diretto, dell’interesse
suscitato nell’obbligato solidale dall’impugnazione principale del coobbligato)
soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione
principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma
dell’art. 331 c.p.c..
Per le Sezioni Unite, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile
anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte
destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse
alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale.
Ritenendosi ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta dal
secondo coobbligato in solido, in conseguenza dell’impugnazione principale
proposta dal primo coobbligato, non ci sono ragioni per escludere
l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale del terzo coobbligato, perché
egli versa, nei confronti del secondo, nella stessa situazione in cui
quest’ultimo si trova nei confronti del primo, quale che sia la ragione per cui
si ritenga ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del secondo. Si
intende dire che ove, ad esempio, la ragione dell’ammissibilità
dell’impugnazione incidentale tardiva del secondo coobbligato venisse ravvisata
(come avevano fatto le Sezioni Unite nel 2007) nella perdita del diritto di
regresso del secondo coobbligato nei confronti del primo in caso di
accoglimento dell’impugnazione principale proposta dal primo, il terzo
coobbligato, a fronte dell’impugnazione incidentale tardiva del secondo, si
troverebbe esposto non solo al rischio, conseguente alla proposizione
dell’impugnazione principale, della perdita del diritto di regresso nei
confronti del primo, ma, a seguito dell’impugnazione incidentale tardiva
proposta dal secondo coobbligato, all’ulteriore rischio della perdita del
diritto di regresso anche nei confronti del secondo.
Il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva. D’altra parte, la stessa lettera dell’art. 343 c.p.c. prevede la possibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo che esso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima dell’udienza, debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. Inoltre, il medesimo art. 343 c.p.c. disciplina le forme e i termini per la proposizione dell’appello incidentale tanto tempestivo quanto tardivo.
Le Sezioni Unite, infine, hanno enunciato il seguente ulteriore principio di diritto nell’interesse della legge: il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
Riferimenti Normativi: