Diritto processuale penale

Ordinamento penitenziario

27 | 03 | 2024

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale

Giuseppe Molfese

Con sentenza n. 12481 del 28 novembre 2023-27 marzo 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che lo scopo della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è quello di attuare una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (da ultimo Cass. pen., sez. I, 15 settembre 2023, n. 473667; Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 16541).

Il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto dal quale non si può prescindere, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è costituito dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione. Ai fini di una compiuta ed effettiva valutazione, tuttavia, è necessario tenere conto della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche e soprattutto la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (sempre, da ultimo, Cass. pen., sez. I, 15 settembre 2023, n. 473667; Cass. pen., sez. I, 27 giugno 2023, n. 46933; Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2019, n. 4390; Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2015, n. 31420).

In tale prospettiva, pertanto, si è precisato che il Tribunale deve effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le fonti di conoscenza che sono, da una parte, il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia e, dall'altra, la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, ciò per verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (ancora Cass. pen., sez. I, 15 settembre 2023, n. 473667; Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 1410).

Nel giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, quindi, non possono assumere decisivo rilievo, di per sé e da soli, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, d'altro canto, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2023, n. 41821; Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 1410).