Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
25 | 03 | 2024
Gli usi locali per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha ricordato che il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di
beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi
previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a
sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta
un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base
delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e
4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia. La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone, quindi, di dover far ricorso agli usi locali, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità.
La Suprema Corte ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ. n. 11553/2019) che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo. Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora la Suprema Corte come nella giurisprudenza di legittimità sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2007, n. 4853). Deve però ritenersi che, nell’applicazione ex art. 58, d.P.R. n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne fanno uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all’obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Cass. civ., sez. VI-2, 18 gennaio 2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. civ. 19 gennaio 2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2018 n. 10622; Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2017 n. 21649; Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2017, n. 21388).
Riferimenti Normativi: