Diritto civile
Tutela dei Diritti
21 | 03 | 2024
L’attività di intermediazione nel settore dei diritti d’autore: gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente
Nicole Di Giacomo
Con sentenza del 21 marzo 2024, relativa alla causa C-10/22, la quinta sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito all’interpretazione della direttiva 2014/26/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla gestione collettiva dei diritti d’autore e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.L’obiettivo di tale direttiva consiste nel prevedere un coordinamento delle normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza, nonché le condizioni di concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore su opere musicali per l’uso online, al fine di proteggere gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e dei terzi, garantendo che essi possano beneficiare di garanzie equivalenti in tutta l’Unione. Ai sensi dell’art 3 di detta Direttiva per “organismo di gestione collettiva” si deve intendere “un organismo autorizzato, per legge o in base a una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari”. Requisiti fondamentali sono il controllo di tale organismo da parte degli stessi membri e l’assenza dello scopo di lucro. Come affermato al Considerando 15 della Direttiva 2014/26, i titolari dei diritti sono liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti: si tratta di entità commerciali che differiscono dagli organismi di gestione collettiva segnatamente perché non sono detenute o controllate dagli stessi titolari. Nella misura in cui tali entità svolgono le stesse attività degli organismi di gestione collettiva, è necessario che siano assoggettate all’obbligo di comunicare determinate informazioni ai titolari dei diritti, come previsto dall’art 2 paragrafo 4 della direttiva 2D14/26, che enuncia in modo esaustivo le disposizioni applicabili a questo tipo di enti.Nel novero delle disposizioni applicabili alle entità di gestioni indipendenti non rientra l’art 5 di detta direttiva - il quale, al paragrafo 2, conferisce ai titolari dei diritti il diritto di scegliere l’organismo di gestione collettiva incaricato di rappresentarli, e ciò indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti.Di conseguenza, manca una disposizione che impone agli Stati membri di garantire l’accesso delle entità di gestione indipendente all’attività di gestione dei diritti d’autore.Tuttavia, sono rilevanti le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751).In particolare, l’articolo 56 TFUE osta a ogni misura nazionale che, benché indistintamente applicabile, sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libera prestazione dei servizi garantita da tale articolo del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 2021, Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp, C‑407/19 e C‑471/19, EU:C:2021:107, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).Di conseguenza, una misura nazionale che non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce manifestamente una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.Tuttavia, detta restrizione può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale che, nel caso di specie, è rappresentato dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Fondamentale è a tal riguardo, verificare sotto il profilo della proporzionalità, che la restrizione di cui trattasi sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di interesse generale connesso alla protezione del diritto d’autore e risulti, dunque, giustificabile. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che, ai fini della gestione dei diritti d’autore relativi a una categoria di opere protette, accordi a una società di gestione un monopolio nel territorio dello Stato membro interessato, deve essere considerata idonea a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, in quanto essa è idonea a consentire una gestione efficace dei diritti d’autore e dei diritti connessi nonché un controllo efficace del loro rispetto nel territorio dello Stato membro interessato (sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 72). Ciononostante, una preclusione a qualsiasi entità di gestione indipendente, a prescindere dagli obblighi normativi cui essa è soggetta in forza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilita, di esercitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, risulta andare oltre quanto è necessario per proteggere il diritto d’autore. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la Direttiva 2014/26, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.
Riferimenti Normativi: