Diritto processuale penale
Esecuzione
24 | 06 | 2021
La possibilità di consegna diretta di oggetti dal detenuto in “regime di 41-bis” al familiare infradodicenne
Giorgia Papiri
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
del 4 aprile 2021 (dep. 24 giugno 2021), n. 24693, è tornata ad occuparsi della
delicata tematica del contemperamento tra l’esigenza di salvaguardia della pubblica
sicurezza e quella di tutela del diritto al mantenimento, da parte del detenuto
sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.
pen.), di appropriate relazioni affettive con familiari infradodicenni, affermando
il principio secondo cui è consentita la consegna diretta, dal detenuto al
minore, di “giocattoli e dolciumi” - acquistati all’interno dell’istituto
penitenziario - se effettuata con modalità atte a preservare il rischio di
comunicazioni fraudolente con l’esterno.
La Corte è pervenuta a tale soluzione interpretativa partendo dalla disanima delle disposizioni disciplinanti la materia: da un lato, il comma 2-quater, lett. b) dell’art. 41-bis cit., che, in linea generale, vieta qualsivoglia “passaggio di oggetti” tra il detenuto e il suo interlocutore e, dall’altro lato, le specifiche previsioni contenute nelle circolari dipartimentali, che, pur avendo introdotto, per una determinata categoria di familiari – figli e nipoti ex filio minori degli anni dodici – previsioni derogatorie alla regola per cui il colloquio debba avvenire attraverso vetro divisorio (cfr., da ultimo, la Circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria n. 3676/616 del 2 ottobre 2017, art. 16, comma 6) – hanno comunque mantenuto il divieto di scambio diretto di oggetti tra i colloquianti; divieto ancorato al presupposto, legislativamente individuato, che un siffatto passaggio possa astrattamente favorire lo scambio di informazioni tra l’interno e l’esterno del carcere, con conseguente frustrazione degli scopi cui il regime differenziato risulta finalizzato. Ed invero, il penultimo comma dell’art. 7 della medesima Circolare consente al detenuto l’acquisto di “generi, dolci e giocatoli” al sopravvitto che “saranno trattenuti al magazzino fino alla consegna che verrà effettuata da personale preposto a conclusione del colloquio visivo o per invio tramite pacco alla famiglia”.
L’esigenza di sicurezza, immanente al regime differenziato, che tali disposizioni intendono preservare, deve però essere bilanciata con quella di non vulnerare l’effettività dei rapporti familiari coinvolgenti la prole in tenera età. Del resto, la speciale rilevanza dell’interesse del minore a mantenere relazioni parentali pregnanti trova riconoscimento sia nell’ordinamento costituzionale interno (art. 31, comma 2, Cost.), sia nell’ordinamento internazionale (art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 24, comma 2, della Carta fondamentale dei diritti dell’unione europea; disposizioni, queste, che qualificano addirittura superiore l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni ad esso relative, siffatto interesse debba essere considerato preminente). In tale prospettiva, è possibile addivenire ad un contemperamento dei valori in gioco senza alterare il comando di rango primario; ciò mediante un’esegesi del precetto che ne valorizzi e faccia la salva la “congruità” allo scopo, nel caso di specie effettuando la consegna dell’oggetto attraverso modalità assolutamente idonee a salvaguardare le esigenze di sicurezza e scongiurare il rischio di comunicazioni fraudolente con l’esterno, ad esempio con passaggio del bene in confezione sigillata, magari messo a disposizione del detenuto da parte del personale, solo pochi istanti prima, mentre sia stato nel frattempo garantito un ininterrotto controllo visivo o comunque con modalità che non consentano, per la vigilanza attuata o per le caratteristiche dell’oggetto, una qualunque forma di manipolazione. In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, la rigidità della disposizione impugnata, che rende ineludibile la mediazione del personale di custodia nella consegna del bene, risalta in tutta la sua irragionevolezza nella misura in cui va ad incidere sulla relazione parentale in uno dei suoi momenti più salienti, essendo evidente la maggiore significatività e pregnanza affettiva della donazione diretta da parte del congiunto rispetto alla consegna effettuata dal personale penitenziario.
Riferimenti Normativi: