Diritto civile
Persone e Famiglia
19 | 03 | 2024
Illecito endofamiliare: i presupposti per la risarcibilità del danno
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 7171 del 18 marzo 2024, la prima sezione civile della
Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di illecito endofamiliare si
riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del
nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri
facenti parte della medesima compagine.
Oramai da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno
cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o
da quello di filiazione, secondo uno schema principalmente ricondotto a quello
della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c., anche se non mancano
ricostruzioni che inquadrano tali condotte nell’ambito della responsabilità
contrattuale (in ragione della presenza di una disciplina ex lege di diritti e
doveri in seno a rapporti giuridicamente rilevanti).
Con particolare riferimento ai doveri dei genitori nei confronti dei
figli, è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 30 Cost. e i previgenti
artt. 147 e 148 c.c. (per i figli nati in costanza di matrimonio), oltre che
l’art. 261 c.c. (per i figli nati fuori del matrimonio), ora sostituiti
dall’art. 315-bis c.c. (introdotto dall’art. 1, L. n. 219 del 2012).
Gli obblighi genitoriali trovano ragione giustificatrice nello status
di genitore, la cui efficacia è datata appunto al momento della nascita del
figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o
all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità (così Cass. civ.,
sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 22
novembre 2013, n. 26205 e Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652).
In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto più volte
che, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con
disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la
violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori
verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal
diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove
cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30
Cost., così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni
non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito
dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche
per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità, proprio perché sorge, sin dalla nascita, il diritto del figlio ad
essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori
(così Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2022, n. 15148; nello stesso senso, Cass.
civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205 e Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n.
5652).
Ovviamente – come di recente precisato da Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2022, n. 34950 – ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest’ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione, aggiungendo che la prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).
La decisione appena ricordata si pone in continuità con Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2021, n. 22496, la quale aveva già ritenuto che l’illecito endofamiliare, attribuito al padre che aveva generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
Riferimenti Normativi: