Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

15 | 03 | 2024

Il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del D.M. n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 7535 del 15 marzo 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l’equiparazione del trattamento tra consulente tecnico di parte e consulente tecnico d’ufficio risulta in modo chiaro dall’art. 83, D.M. n. 115 del 2002, che così dispone: “L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”.

Sulla equiparazione tra il consulente tecnico del Pubblico Ministero e della parte privata è intervenuta già da tempo la decisione della Corte Costituzionale del 22 aprile 2002, n. 128, che ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ...

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