Diritto penale

Delitti

08 | 03 | 2024

Le pene accessorie previste per il delitto di violenza sessuale non si applicano nel caso del tentativo

Francesco Martin

Con la sentenza n. 9312 del 3 novembre 2023-5 marzo 2024 la prima sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sull’applicazione delle pene accessorie nel reato di tentata violenza sessuale.

L'art. 609-nonies c.p., recante la disciplina delle «Pene accessorie ed altri effetti penali», stabilisce che la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli art. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta l'applicazione di una serie di pene accessorie; la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per alcuno dei delitti previsti dagli art. 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; la condanna per i delitti previsti dall'art. 600-bis, comma 2, dall'art. 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 609-ter, dagli art. 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al comma 3 del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione di una serie di misure di sicurezza personali e prevede la pena della reclusione fino a tre anni in caso di violazione.

La norma si riferisce ai delitti da intendersi come consumati e non tentati. Il delitto tentato rappresenta un minus rispetto al delitto consumato ed è quindi un delitto di minor grado, sebbene comunque perfetto, perché dotato di tutti gli elementi necessari per l'esistenza del reato, cioè del fatto tipico, dell'antigiuridicità e della colpevolezza.

Sul piano normativo, costituisce un titolo autonomo di reato, caratterizzato da un profilo offensivo ad esso proprio, pur nascendo dalla combinazione dell'art. 56 c.p. con la norma del delitto consumato e pur conservando lo stesso nomen juris di questo. Il riconoscimento dell'autonomia giuridica del delitto tentato ha varie implicazioni, la prima delle quali è che gli effetti giuridici riconnessi dalla norma penale alla consumazione non possono essere automaticamente estesi alla figura del delitto tentato.

Con questa consapevolezza, la dottrina, che ha a lungo dibattuto sull'applicabilità delle pene accessorie al tentativo, sembra essersi assestata, almeno da quarant'anni, intorno all'idea che il problema non può essere affrontato in via generale e in termini unitari, ma ammette soluzioni differenziate in rapporto a parametri diversi. La giurisprudenza, invece, ha per lo più optato per una soluzione positiva, ancorata alla funzione repressiva del tentativo, in considerazione dell'allarme sociale dello specifico reato, e quindi della medesima ratio iuris sottesa alla punizione del delitto consumato.

Nella sentenza a Sezioni Unite Suraci (Cass. pen., sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28910), la Corte, chiamata a decidere della discrezionalità del giudice nell'indicazione delle pene accessorie, dopo aver ricostruito la disciplina a partire dal Codice Rocco e aver dato conto delle pronunce della Corte costituzionale, ha osservato che, nel sistema sanzionatorio, le pene accessorie hanno certamente una loro propria autonomia, conclusione ulteriormente confermata dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha rafforzato gli strumenti repressivi e preventivi dei reati contro la pubblica amministrazione, anche incidendo sulle pene accessorie, allargando la platea dei reati che ne determinano l'applicazione, aggravando la loro durata, prevedendone l'irrogazione anche nei casi di pena già espiata, pena condizionalmente sospesa e pena patteggiata, distinguendo i requisiti temporali di accesso alla riabilitazione per le pene accessorie rispetto a quelli valevoli per la pena principale e inibendo l'operatività su quelle di durata perpetua dell'effetto estintivo conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova. Le Sezioni Unite hanno ricordato che, secondo l'opinione più accreditata in dottrina, le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato; le pene accessorie, specie quelle interdittive e inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda. Hanno concluso che, proprio per la piena realizzazione dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, è necessaria una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale, formulando il seguente principio di diritto: «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.». Considerata la particolare invasività di queste sanzioni, non basta a giustificare la loro estensione l'identità di ratio iuris. Ancora una volta, sembrerebbe conclusione vitanda quia absurda prevedere un'automatica applicazione delle pene accessorie per fattispecie tentate che possono arrivare, in concreto, a pene inferiori a quelle previste per l'adescamento di minori di cui all'art. 609-undecies c.p.. Sembrerebbe offrire una conferma di tale conclusione, poi, il comma 5 dell'art. 165 c.p., relativo agli obblighi del condannato, introdotto dalla L. 69/2019, cosiddetto Codice rosso, e ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 13, l. 27 settembre 2021, n. 134 e dall'art. 15, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168, laddove prevede, quale condizione necessarie ai fini dell'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, la partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati dell'art. 575 c.p. nella forma tentata o per i delitti consumati o tentati di cui agli art. 572, da 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis nonché degli art. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate.

La norma ha infatti specificamente distinto i delitti consumati e tentati, estendendo anche a questi l'adempimento delle prescrizioni accessorie al beneficio della sospensione condizionale della pena. In definitiva, la Corte ha ritenuto che, considerata la pervasività delle pene accessorie e la diversificata gamma di reati sessuali, non si possa estendere l'applicazione automatica delle pene accessorie dell'art. 609-nonies c.p. alle fattispecie tentate, in assenza di specifica previsione normativa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 609-bis c.p.
  • Art. 609-undecies c.p.
  • L 9 gennaio 2019, n. 3