Diritto processuale penale
Giudizio
25 | 06 | 2021
I criteri di accertamento della competenza per territorio nel reato di assunzione di sostanze dopanti
Giacomo Zurlo
Con sentenza del 22 giugno 2021 (dep. 25 giugno 2021), n. 24884
la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione
relativa alla competenza territoriale in relazione al delitto di utilizzo o
somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti di cui all’art. 586-bis c.p..
Tale norma – che in applicazione del principio della
"riserva di codice", riproduce i contenuti dell'art. 9, comma 1, L.
14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. n), D.L.vo 1°
marzo 2018, n. 21 – sanziona chiunque procura ad altri, somministra, assume o
favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che
non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i
risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze. Come risulta dalla
comparazione delle due fattispecie, si tratta di un'abrogatio sine abolitio,
perché il fatto già punito dal previgente art. 9, comma 1, I. n. 376/2000 cit.
Ebbene, in punto di competenza, la Suprema Corte ha dato
continuità all’indirizzo secondo cui il reato di assunzione di sostanze
dopanti, avendo natura istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel
momento dell’assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l’eventuale
perdurante pericolo dell’alterazione delle prestazioni agonistiche; la
competenza territoriale, pertanto, va individuata in relazione al luogo in cui
la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell’assunzione (Cass.
pen., sez. VI, 22 giugno 2017, n. 39482).
Il luogo della commissione del reato è quello in cui la
sostanza dopante è stata somministrata, assunta o favorita nell’assunzione, luogo
che può non coincidere con quello in cui il reato è stato accertato, essendovi,
di regola, uno iato temporale tra l’assunzione del farmaco (il cui effetto non
è generalmente immediato ma, per poter agire, necessita di tempo, che varia a seconda
del tipo di sostanza) e il momento in cui il reato viene accertato.
Mutuando principi affermati in relazione al delitto di
ricettazione – che, stante il carattere istantaneo della condotta, può
presentare uno scarto temporale tra il momento consumativo (che coincide con la
ricezione del bene di provenienza illecita) e quello in cui è accertata la
detenzione della res –, per individuare il giudice competente è necessario
accertare in quale luogo sia avvenuta l’assunzione della sostanza dopante.
Tale indagine va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri (a tal fine si potrebbe rendere necessaria la deposizione di un testimone esperto, consulente o perito, capace di fornire dati di natura scientifica dai quali poter desumere ove la sostanza dopante sia stata assunta).
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha affermato che, ove il predetto accertamento non sia possibile, a causa della mancanza o dell’equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare “parte dell’azione” la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo e dunque di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui, a seguito di esami diagnostici, si è rilevata la presenza nel sangue della sostanza dopante.
Riferimenti Normativi: