Diritto penale

Delitti

29 | 02 | 2024

L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 8921 del 29 febbraio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari, a fortiori ha inteso punire anche l'imprenditore che ...

Vuoi continuare a leggere?

Accedi

NJus costituisce uno strumento indispensabile per l'aggiornamento del professionista e per la preparazione di esami e concorsi: i contributi, dal taglio pratico-operativo, si caratterizzano per la eccezionale tempestività e chiarezza espositiva.

Il gruppo di lavoro di NJus, annotando quotidianamente sino a 15 provvedimenti delle Corti Superiori depositati quello stesso giorno, offre una informazione giuridica autorevole e di qualità senza pari.