Diritto civile
Tutela dei Diritti
29 | 02 | 2024
L'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti della banca
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 5364 del 29 febbraio 2024, la prima
sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la giurisprudenza di
legittimità è ormai consolidata nell’affermare che, nell’ipotesi in cui è il
cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo
del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato a quest’ultima
dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione sul
presupposto di dedotte nullità di clausole del relativo contratto riguardanti
la misura degli interessi ed il massimo scoperto, l’applicazione di interessi
in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come
determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996), nonché gli
addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve
provare la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il
presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito
oggettivo. Egli, dunque, deve fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che
della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi.
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riguardo, poi, alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie
della provvista, nonché al riparto dei rispettivi oneri probatori ove la banca,
convenuta in giudizio dal proprio correntista che ne invochi la condanna alla
restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli sul conto, ne eccepisca
la prescrizione, la recente Cass. civ. n. 20455 del 2023 ha ricordato che le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, hanno spiegato che l'azione di
ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la
nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito
bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto
solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in
conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla
data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non
dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad
una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione
di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento
patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui
non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla
ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come
pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento
non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il
correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma
anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla
stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino
indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento
patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà ove si tratti di versamenti
eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a
favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un
passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi
nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite
dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti
ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare
a godere. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e
rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi
pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la
conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito
decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti
ripristinatori, invece, - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano
il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del
correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi
soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto
corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui
siano compresi interessi non dovuti. L'esistenza, o non, di una apertura di
credito, allora, spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole
rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi
meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Ora, se il correntista
agisca in giudizio senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, la
banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse
non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr.
Cass. civ. n. 31927 del 2019, e, in senso sostanzialmente conforme, le più
recenti Cass. civ. n. 19812 del 2022 e Cass. civ. n. 10026 del 2023).
Altrettanto è a dirsi ove, invece, il correntista, fin dall’origine alleghi
l’esistenza di quel contratto, a lui spettando, evidentemente, di darne la relativa
dimostrazione.
Riferimenti Normativi: