Diritto civile
Tutela dei Diritti
29 | 02 | 2024
Assicurazione sulla vita: incostituzionale la prescrizione biennale decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 32 del 29 febbraio 2024, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, D.L. 28
agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di
grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre
2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, D.L.
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte
in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei
diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali
opera la prescrizione decennale.
Se nell’assicurazione sulla vita non si rinvengono ragioni
idonee a giustificare in sé la previsione di una prescrizione breve, la sua
combinazione con un dies a quo oggettivo determina la manifesta
irragionevolezza della prescrizione biennale.
Nell’assicurazione sulla vita, infatti, è tutt’altro che
remota l’eventualità che il titolare del diritto al pagamento delle somme
dovute dall’assicuratore sia un terzo beneficiario e che egli sia ignaro di
aver acquisito il diritto, non essendo a conoscenza della sua designazione. La
pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve,
dunque, in una eccessiva difficoltà, se non in una impossibilità di farlo
valere. In particolare, nessuna previsione di legge stabilisce che l’assicurato
debba informare il beneficiario della designazione. Al contrario, il
legislatore ha stabilito che l’assicurato possa sempre revocare il beneficio
(art. 1921 c.c.), finanche tramite testamento (art. 1920 c.c.), salvo che
l’evento si sia verificato o l’assicurato abbia rinunciato per iscritto alla
revoca e il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio
(così il citato art. 1921 c.c.). Si riscontra, dunque, una situazione che ha
forti similitudini con l’istituto dell’accettazione dell’eredità, allorché
colui che ha il diritto di accettare non sappia di essere stato designato quale
erede dal testamento. In tal caso, però, il legislatore compensa l’oggettività
del dies a quo – che decorre dall’apertura della
successione e, dunque, dalla morte del de cuius, salva l’ipotesi
della istituzione condizionale che fa principiare il computo del termine a
partire dal verificarsi della condizione – con la previsione del
termine decennale di prescrizione (art. 480, comma 1, c.c.).
Prima di tale novella, se è vero che il termine di prescrizione di cui all’art. 2952, comma 2, c.c., risultava, nel caso del contratto di assicurazione, ancora più breve (uno anziché due anni), nondimeno si era diffusa una prassi che di fatto garantiva una tutela. Le imprese di assicurazione non sollevavano l’eccezione di prescrizione ed eseguivano la prestazione nei confronti dei beneficiari, quando questi non avessero potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto, sempre che le richieste di liquidazione fossero pervenute entro dieci anni dalla morte dell’assicurato o dalla scadenza del contratto. Simile prassi era stata suggerita dallo stesso ISVAP – oggi sostituito dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in base all’art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 – che aveva rilevato come la maggior parte dei casi di richieste non tempestive dipendessero «dal fatto che i beneficiari non erano a conoscenza dell’esistenza della polizza, avendo ritrovato la documentazione solo in un momento successivo al decesso dell’assicurato» (punto 8 della circolare n. 403/D del 16 marzo 2000).
Per converso, il sopravvenuto obbligo di devolvere al fondo costituito con i rapporti “dormienti” le somme che non fossero state richieste, entro il termine di prescrizione, ha indotto le imprese assicurative a eccepire la prescrizione e ha impedito ai beneficiari di poter confidare finanche nella tutela offerta dall’art. 2940 c.c., che esclude la ripetizione dei debiti prescritti che siano stati spontaneamente adempiuti. La norma vìola l’art. 3 Cost., essa, al contempo, contrasta con l’art. 47 Cost., che «tutela il risparmio in tutte le sue forme», poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale.
Riferimenti Normativi: