Lavoro
Previdenza
02 | 09 | 2021
Anche i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro hanno diritto all’assegno di natalità e di maternità
Denise Campagna
La
Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la
sentenza del 2 settembre 2021, relativa alla causa C-350/20, ha confermato il
diritto, dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico, di
beneficiare – conformemente all’art. 12, §1, lett. e), della Direttiva 2011/98
– di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla
normativa italiana.
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