Diritto processuale penale
Esecuzione
02 | 07 | 2021
Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza del 25 maggio 2021
(dep. 2 luglio 2021), n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 61, L. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) – e in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 58, L. n. 92 del 2012 – nella parte in cui prevede
la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione
sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che
scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
L’intervento del legislatore, con tale disposizione, ha
creato uno “statuto d’indegnità” per la percezione di determinare provvidenze
pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo
un’impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le
quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza. La devoluzione dei
risparmi di spesa al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura e agli interventi
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre,
pare configurare l’intervento legislativo anche quale concorso al finanziamento
di tale fondo, considerato il progressivo depauperamento dello stesso.
L’art. 38, comma 1, Cost. prevede che ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale, configurando così un dovere di
solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità
complessivamente intesa. Sin dalle sue più risalenti pronunce, la Consulta ha
sottolineato che il comma 1 dell’art. 38 Cost. configura un dovere di
solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e
beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo
svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e
situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece,
anch’esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo
ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente
sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a
garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 22
del 1969 e n. 27 del 1965).
Vero è che il legislatore può legittimamente circoscrivere la
platea dei beneficiari delle stesse prestazioni sociali, purché le sue scelte
rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza (sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n.
133 del 2013 e n. 432 del 2005).
Ciò premesso, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui
alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio
che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione
domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché
non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la
propria sussistenza.
Lo “statuto d’indegnità” definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all’assistenza.
È pur vero che i condannati per i reati indicati dalla norma censurata hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere; ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell’art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.
Riferimenti Normativi: