Diritto amministrativo
Responsabilità
16 | 02 | 2024
Responsabilità della P.A.: la risarcibilità (anche) del c.d. danno da mero ritardo
Matteo Carabellese
Con sentenza n.
1576 del 16 febbraio 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato è
intervenuta in tema di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale
della P.A..
Ai fini della
liquidazione di tale danno, l’art. 30, comma 3, c.p.a., stabilisce che “nel
determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e
il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche
attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Al fine di
individuare i parametri da utilizzare ai fini della liquidazione del danno, va
ricordato che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, pur statuendo
in tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione in
procedure di evidenza pubblica, ha stabilito che sussiste “la risarcibilità
(anche) del c.d. danno da mero ritardo, che si configura a prescindere dalla
spettanza del bene della vita sotteso alla posizione di interesse legittimo su
cui incide il provvedimento adottato in violazione del termine di conclusione
del procedimento (ad esempio, il diniego di autorizzazione o di altro provvedimento
ampliativo adottato legittimamente, ma violando i termini di conclusione del
procedimento)”, venendo in questo caso in rilievo “un danno da comportamento,
non da provvedimento: la violazione del termine di conclusione sul procedimento
di per sé non determina, infatti, l’invalidità del provvedimento adottato in
ritardo (tranne i casi eccezionali e tipici di termini “perentori”), ma
rappresenta un comportamento scorretto dell’amministrazione, comportamento che
genera incertezza e, dunque, interferisce illecitamente sulla libertà negoziale
del privato, eventualmente arrecandogli ingiusti danni patrimoniali” (Adunanza
plenaria 4 maggio 2018, n. 5).
La decisione
citata precisa anche che non si tratta, a differenza, dell’indennizzo
forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso
articolo 2-bis (inserito dall’art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 213, n. 98), di un ristoro
automatico (collegato alla mera violazione del termine): è, infatti, onere del
privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell’elemento soggettivo, del
rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento
e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti
posto in essere e stabilisce il principio di diritto, secondo cui, affinché
nasca la responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato
dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un
affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato
la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma
occorrono gli ulteriori seguenti presupposti:
a) che
l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo
complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli
provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di
lealtà;
b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo;
c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione.
Riferimenti Normativi: