Diritto penale

Delitti

13 | 02 | 2024

L’abrogazione del reddito di cittadinanza e gli effetti sulle fattispecie penali

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 5999 del 9 gennaio 2024-12 febbraio 2024, la terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla abrogazione del reddito di cittadinanza e sulla punibilità delle false dichiarazioni orientate alla relativa percezione (art. 7, D.L. n. 4 del 2019).

Com’è noto, nel quadro di una più articolata riforma volta alla rimozione, in un ampio arco temporale, della disciplina di cui al decreto-legge n. 4 del 2019 e successive modificazioni, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022, ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato decreto-legge e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2023, n. 37836; conf. Cass. pen., sez. III, n. 49047 del 2023).

Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1° gennaio 2024. Pertanto, sebbene la L. n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1° gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1° gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti.

Va, quindi, ribadito il corretto principio, già affermato dalla corte di legittimità, secondo il quale non possono riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 1° gennaio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (in termini, Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2023, n. 39205).

Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera svista. Successivamente, è stato emanato il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, co. 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, co. 1 e 2, D.L. 4 del 2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, co. 3, del D.L. n. 48 del 2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023».

Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che l'art. 1, co. 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1° gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione», ha contestualmente ed espressamente previsto che al reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (si veda Cass. pen., sez. un., 13 luglio 2023, n. 49686).

È evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1° gennaio 2024, la sopravvenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, c.p., alla prevista abrogazione dell'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall'art. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr. Corte cost., sentenza 22 luglio 2011, n. 236) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8, D.L. n. 48 del 2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
  • Art. 1, L. 29 dicembre 2022, n. 197