Diritto penale

Delitti

09 | 02 | 2024

Furto di energia elettrica e aggravante della destinazione a un pubblico servizio

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 5687 del 10 gennaio 2024 - 9 febbraio 2024, la quarta sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla regolarità della contestazione dell’aggravante della devoluzione a pubblico servizio nel caso di furto di energia elettrica.

Orbene, sul punto, la Corte di legittimità premette che la ratio dell'aggravante della quale si discute risiede nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (in questi termini, Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2002, n. 21456; Cass. pen., sez. IV, 7 gennaio 2016, n. 1850).

Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l'appunto, non l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione è pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (cfr. Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2013, dep. 2014, n. 698; Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2021, dep. 2022, n. 1094; Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2023, n. 42373, quest’ultima relativa proprio a un caso di manomissione del contatore).

Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, Cass. pen., sez. V, sentenza n. 698 del 2014 cit.).

È, dunque, corretto affermare che la ratio del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l'allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene "energia", così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, si rinvia anche a Cass. pen., sez. V, 8 settembre 2023, n. 40989; Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2023, n. 33824).

In senso difforme, si segnala la sentenza Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2023, dep. 2024, n. 2912, pubblicata in questa rivista.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 624 c.p.
  • Art. 625 c.p.