Diritto civile
Responsabilità
09 | 02 | 2024
Il diritto di critica politica
Valerio de Gioia
Con ordinanza
n. 3650 del 9 febbraio 2024, la prima sezione della Corte di Cassazione,
intervenendo in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha affermato che, ai fini
della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica
politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione
pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o
pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa
da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad
aggredire la sfera morale altrui». Nella formulazione del giudizio critico,
invero, «possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive
della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla
manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di
mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e
della reputazione del soggetto interessato» (Cass. civ. 19 dicembre 2008, n.
29859).
Ancora si è
ritenuto che «in tema di diffamazione a mezzo stampa la sussistenza
dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la
manifestazioni di espressioni oggettivamente offensive della reputazione
altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella
sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in
una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto
passivo ma sia contenuta (requisito della continenza) nell'ambito della
tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo
restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni
puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed
ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza (Cass. civ. n.
3047/2010) e che il diritto di critica si concretizza in un giudizio
valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del
discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante
rispetto al concetto da esprimere e, congiuntamente, esclude la punibilità di
coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale,
purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o
alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono
compromessi (Cass. civ. n. 36045/2014).
Da ultimo, la Suprema Corte (Cass. civ. 24818/2023) ha chiarito che la critica può non essere obiettiva né esatta ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti di parte, cioè non necessariamente obiettivi, purché si fondi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità e (Cass. civ. 25420/2017) che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.
Deve poi rammentarsi che la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione.
Riferimenti Normativi: