Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
09 | 02 | 2024
Il regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo
Valerio de Gioia
Con sentenza non
definitiva n. 1321 del 9 febbraio 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato
ha ricordato che, in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi
nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza
ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo
con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non
di nullità (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre
2023, n. 11301; Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, sez.
VI, 7 agosto 2023, n. 7609).
In altri
termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo
nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma
d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo
dalla sentenza della sesta sezione del 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che
l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da
annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e
non da nullità, atteso che l’art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241, ha
codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento
amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto
dell’Unione europea. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola
ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato
sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il
diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella
fattispecie in esame.
La violazione
del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio
d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso
contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano
processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il
diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza
di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano
sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione
dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; Cons. Stato, sez. II, 25 marzo 2022, n. 2194; Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333).
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
Riferimenti Normativi: