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Diritto amministrativo

Organizzazione amministrativa

01 | 07 | 2021

I principi di autosufficienza e prossimità in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani

Emiliano Chioffi

La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 1° luglio 2021, n. 5025, ha chiarito la portata dei principi di autosufficienza e prossimità in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Tali principi, inderogabili per quel che concerne lo smaltimento dei rifiuti urbani, non hanno valenza cogente con riferimento alle stesse operazioni che concernono i rifiuti speciali, essendo per essi necessario considerare le precipue caratteristiche e la conseguenziale esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento. Ciò nondimeno, proseguono i giudici amministrativi, il principio di prossimità, di cui all’art. 16, Direttiva rifiuti 2008/98/CE, trova applicazione – nell’ordinamento italiano – non solo con riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani (art. 182-bis, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Principi di autosufficienza e prossimità”), ma anche con riguardo al recupero dei rifiuti speciali.

L’art. 182-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità, prevede che: “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.

Sul punto, per altro, si è già espressa anche la Corte costituzionale secondo cui i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali (sentenza 4 dicembre 2002, n. 505; 19 ottobre 2001, n. 355; 14 luglio 2000, n. 281).

Il c.d. criterio di prossimità, dunque, vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani.

La giurisprudenza costituzionale ha ben chiarito che – seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) – l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10).

Anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 11 giugno 2013, n. 3215; 19 febbraio 2013, n. 993) ha precisato che, per i rifiuti speciali, ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell’impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556). 

Alla luce delle considerazioni che precedono – ha concluso il Consiglio di Stato – pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
  • Art. 177, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
  • Art. 178, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
  • Art. 182-bis, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152