Diritto amministrativo
Organizzazione amministrativa
01 | 07 | 2021
I principi di autosufficienza e prossimità in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
Emiliano Chioffi
La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 1°
luglio 2021, n. 5025, ha chiarito la portata dei principi di autosufficienza e
prossimità in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Tali principi,
inderogabili per quel che concerne lo smaltimento dei rifiuti urbani, non hanno
valenza cogente con riferimento alle stesse operazioni che concernono i rifiuti
speciali, essendo per essi necessario considerare le precipue caratteristiche e
la conseguenziale esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento.
Ciò nondimeno, proseguono i giudici amministrativi, il principio di prossimità,
di cui all’art. 16, Direttiva rifiuti 2008/98/CE, trova applicazione –
nell’ordinamento italiano – non solo con riferimento allo smaltimento dei
rifiuti urbani (art. 182-bis, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Principi
di autosufficienza e prossimità”), ma anche con riguardo al recupero dei
rifiuti speciali.
L’art. 182-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai
principi di autosufficienza e prossimità, prevede che: “Lo smaltimento dei
rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici
complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti
territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai
luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti”.
Sul punto, per altro, si è già espressa anche la Corte
costituzionale secondo cui i principi di autosufficienza e prossimità, in
diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le
tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti
esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali
(sentenza 4 dicembre 2002, n. 505; 19 ottobre 2001, n. 355; 14 luglio 2000, n.
281).
Il c.d. criterio di prossimità, dunque, vale anche per la
gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani.
La giurisprudenza costituzionale ha ben chiarito che – seppur
un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia
applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio
dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti
di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali
pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281
del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) –
l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione
dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza
23 gennaio 2009, n. 10).
Anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 11 giugno 2013, n. 3215; 19 febbraio 2013, n. 993) ha precisato che, per i rifiuti speciali, ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell’impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556).
Alla luce delle considerazioni che precedono – ha concluso il Consiglio di Stato – pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuto speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione.
Riferimenti Normativi: