Lavoro

05 | 02 | 2024

Al licenziamento intimato dopo il passaggio di azienda ex art. 2112 c.c. alle dipendenze del cessionario (o retrocessionario affittante) non si applica la disciplina della decadenza

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 3235 del 9 gennaio 2024-5 febbraio 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effetto legale ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tamquam non esset e non deve essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina.

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