Lavoro
05 | 02 | 2024
Al licenziamento intimato dopo il passaggio di azienda ex art. 2112 c.c. alle dipendenze del cessionario (o retrocessionario affittante) non si applica la disciplina della decadenza
Giovanna Spirito
Con ordinanza
n. 3235 del 9 gennaio 2024-5 febbraio 2024, la sezione lavoro della Corte di
Cassazione ha affermato che il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex
lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effetto legale ex art. 2112 c.c. in
caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tamquam non esset e non deve
essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno
di licenziamenti e della relativa disciplina.
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