Diritto amministrativo
Situazioni giuridiche soggettive
05 | 02 | 2024
Il diniego della concessione della cittadinanza per reati commessi da componenti del nucleo familiare
Matteo Carabellese
Con sentenza n.
1143 del 5 febbraio 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affermato che
il provvedimento di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett.
f), L. n. 91 del 1992 costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di
ampliare il numero dei propri cittadini, e si qualifichi pertanto quale atto
squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza
di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno
status illesae dignitatis, morale e civile, dello straniero richiedente, cui
non corrisponde un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.
Pertanto, la
valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile nei ristretti ambiti del
controllo estrinseco e formale, si traduce in un apprezzamento di opportunità
circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, delle
ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue
possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità
nazionale, rilevando tutti gli aspetti da cui è possibile desumere la relativa
integrazione del richiedente, sotto il profilo della conoscenza e osservanza
delle regole giuridiche, civili e culturali che farebbero dello straniero un buon
cittadino (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409; Cons. Stato, sez.
III, 17 dicembre 2020, n. 8133; Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n.
8734).
Il
provvedimento di diniego della concessione non è dunque sindacabile per i
profili di merito della valutazione dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez.
III, 6 settembre 2016, n. 3819; Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696;
11 marzo 2016, n. 1874), mentre lo è per i suoi eventuali profili di eccesso di
potere, tra i quali è tradizionalmente annoverata l'inadeguatezza della
motivazione (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3456; Cons. Stato, sez.
VI, 26 ottobre 2016, n. 4498).
Con riferimento
a provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza correlati alla
condizione di disfavore, espressa dall’Amministrazione, nei confronti di uno o
più familiari conviventi con la persona richiedente, sussiste un difetto di
motivazione nel provvedimento di rigetto della domanda motivato esclusivamente
su tale circostanza senza svolgere alcun approfondimento sulla specifica
condizione della persona richiedente.
Sebbene si possa ritenere, in astratto, che il comportamento di un componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità della persona interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale, nondimeno, tale ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulta in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).
Non si esclude naturalmente che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).
Riferimenti Normativi: