Diritto civile

Contratti

30 | 01 | 2024

L’ordinamento non prevede un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 2779 del 30 gennaio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l’art. 1418, comma 1, c.c., con l’inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, ...

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