Diritto penale
Delitti
29 | 01 | 2024
Reati stradali: le particolari cautele che il conducente è tenuto a usare nel sorpassare velocipedi e motocicli
Giuseppe Molfese
Con sentenza n.
3377 del 7 novembre 2023-29 gennaio 2024, la quarta sezione penale della Corte
di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui, nel sorpassare
velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente
è tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una distanza
laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le
accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel
veicolo sorpassato e della minore stabilità del veicolo a due ruote e della
rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del
motociclista (Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2021, n. 18738; Cass. pen., sez.
IV, 30 gennaio 2017, n. 23079; Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 1990, n. 15211).
Tale obbligo di
cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede
nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente
prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della
circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che
in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo
che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla
manovra senza mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada.
Perché la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la
pone in essere abbia a disposizione, fra l'altro, visibilità idonea e spazio sufficiente,
dovendosi intendere,, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non
sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta
di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che
il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento
della manovra (conformemente, in vicenda avvenuta sotto la vigenza del Codice
della Strada abrogato, Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 1990, n. 16404).
A tale
proposito, la Suprema Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente,
previsto dall'art. 148 C.d.S. in tema di sorpasso, deve essere inteso non
soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali
ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma
anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da
sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per
qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori
mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente
che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia
possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula
condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall'obbligo
di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una
valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è
malagevole e pericoloso (Cass. pen., sez. IV, n. 23079 del 2017 cit.; Cass.
pen., sez. IV, 1° ottobre 1987).
Pertanto, ogni
qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale pericolo quale
conseguenza della operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a
compimento (Cass. pen., sez. IV, n. 23079 del 2017 cit.; Cass. pen., sez. IV,
20 settembre 1988, n. 10583).
Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza nessun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2018, n. 31009 - in fattispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art. 148, comma 3, C.d.S. che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile; Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5505 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell'applicare l'art. 106 del previgente Codice della Strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l'effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell'autovettura da sorpassare).
In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, inoltre, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza in loco di apposito sottopassaggio) (Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 2017, n. 25552).
Riferimenti Normativi: