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Diritto processuale penale

Impugnazione

24 | 01 | 2024

Riforma Cartabia: inammissibile l’appello cui venga allegata la elezione di domicilio effettuata nel primo grado di giudizio

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 3118 del 10 gennaio-24 gennaio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’allegazione all'atto di appello della precedente elezione di domicilio effettuata in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto e dunque nel primo grado di giudizio, non soddisfa la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, richiesta a pena di inammissibilità. 

La nuova disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., come introdotta dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150 riproduce quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega legge 27 settembre 2021, n. 134: "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione". Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 si legge: "[..] comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. [...]". La nuova disposizione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. si coordina: con l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p. (notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto) secondo cui: "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater; con il novellato art. 164 c.p.p. la cui attuale rubrica è "efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio" che stabilisce che: "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.". La nuova formulazione di quest'ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era "Durata del domicilio dichiarato o eletto") nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida "[..]per ogni stato e grado del procedimento[..]". La eliminazione di siffatta disposizione che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può "utilizzare" la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo. La conseguenza immediata è che con la presentazione dell'impugnazione l'adempimento richiesto non è soddisfatto con l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art. 164 c.p.p., ma è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto. Siffatta interpretazione risulta conforme altresì alla ratio della norma. Al riguardo giova richiamare le recenti pronunzie della Suprema Corte (Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2023, n. 46831; Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2023, n. 43718) che, chiamate a pronunziarsi sulla sospetta incostituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. e ritenendo la questione manifestamente infondata, hanno ribadito quale sia la ratio legis che sostiene la disposizione in esame. Dopo avere chiarito che "quanto agli adempimenti richiesti dal legislatore per l'accesso al giudizio" il legislatore gode di ampia discrezionalità e il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (Corte Cost., sent. n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001), la Suprema Corte ha quindi proceduto a verificare la ragionevolezza (o meno) del "sacrificio", consistente nella richiesta di allegazione di una (eventualmente nuova) dichiarazione o elezione di domicilio. La ratio legis è stata individuata nella "esigenza generale, che ha inspirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato)", prevedendo a tal fine il legislatore "un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò [anche] ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità" (Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2023, n. 22140). Che l'adempimento richiesto sia finalizzato alla certa conoscenza del processo per l'imputato trova ulteriore conferma nella mancata applicazione di tale disciplina per il caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della notifica dell'atto di citazione atteso che, in tal caso, la stessa andrà effettuata a mani proprie e, dunque, senza che sia necessario il deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio. L'onere di elezione o dichiarazione di domicilio, in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere, ha poi una chiara funzione ulteriore: quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt. 157-ter, commi 1 e 3, e 601 c.p.p. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto. Il "sacrificio" richiesto all'appellante del deposito di una nuova dichiarazione/elezione di domicilio non appare, alla luce delle considerazioni espresse, irragionevole e/o ingiustificato se si confronta con la individuata esigenza della certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e della partecipazione consapevole allo stesso, nonché della tempestiva notifica della citazione a giudizio. La richiesta di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, per tutti coloro che dopo la celebrazione di un grado di giudizio, vogliano procedere ad un giudizio di impugnazione risulta "ragionevole" nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale. Peraltro, la Suprema Corte ha ulteriormente evidenziato – Cass. pen., sez. V n. 46831/2023 cit. – che la richiesta di deposito di una nuova dichiarazione /elezione di domicilio, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione appare ragionevole anche in ragione "[..]della esperienza della durata dei giudizi e del tempo trascorso dalla fase delle indagini -nel corso della quale potrebbe già essere intervenuta la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p. - a quella della impugnazione[..]". Alla luce delle considerazioni sinora svolte l'avvenuta allegazione all'atto di appello della precedente elezione di domicilio effettuata in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto e dunque nel primo grado di giudizio, non soddisfa la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, richiesta a pena di inammissibilità: era necessario che gli imputati eleggessero o dichiarassero nuovamente un domicilio. Siffatta nuova manifestazione di volontà, eventualmente confermativa della precedente dichiarazione/elezione, nasce dall'esigenza – sottesa alla ratio della norma – della necessaria e certa conoscenza del processo di impugnazione e della tempestiva notifica dell'atto introduttivo del nuovo giudizio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157 c.p.p.
  • Art. 161 c.p.p.
  • Art. 164 c.p.p.
  • Art. 581 c.p.p.