CEDU: la mancata tutela del minore straniero non accompagnato viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti
Con sentenza del 23 gennaio 2024, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che viola l’art. 3 della Convenzione - che vieta i trattamenti inumani e degradanti – lo Stato che non assicura una tutela effettiva ad un minore straniero non accompagnato rimasto per sei mesi senza casa, senza accesso ai beni di prima necessità e senza un tutore legale permanente nominato dalle autorità.
In particolare, l’art 45 della L. 4375/2016, che ha recepito la Direttiva 2013/32/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle “procedure comuni per la concessione e revoca della protezione internazionale”, prevede che le autorità competenti provvedano a nominare un tutore del minore non accompagnato che ne faccia richiesta, affinché venga garantito il rispetto dei diritti durante la procedura d’asilo e sia fornita al minore l'assistenza e rappresentanza giuridica adeguata davanti alle autorità.
Inoltre, nonostante la disciplina prevista da L. 4540/2018, che ha recepito la Direttiva 2013/33/Ue in materia di accoglienza delle persone in cerca di protezione, con riferimento alla particolare tutela dei minori al fine di garantire loro un adeguato tenore di vita per il loro sviluppo fisico, mentale e sociale, nel caso di specie (ricorso n. 24650/2019, Causa O.R. c. Grecia) le autorità greche non hanno fatto quanto necessario per proteggere il minore.
La Corte ha affermato in numerose occasioni che, per violare il divieto di cui all'articolo 3 della Convenzione, il trattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa: dipende da tutti i dati della causa, e in particolare dalla durata del trattamento in questione, i suoi effetti fisici o mentali, nonché, in alcuni casi, dal sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 219, CEDH 2011, Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 94, CEDH 2014, Khan c. France, n o 12267/16, § 72, 28 febbraio 2019 et N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, § 158, 2 luglio 2020)
L’art 3, in combinato disposto con art. 1 della Convenzione, impone agli Stati membri di garantire alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione, adottando le misure necessarie ad evitare trattamenti inumani e degradanti. È necessario, inoltre, che venga assicurata una protezione efficace soprattutto dei minori e delle altre persone in stato di vulnerabilità, includendo misure ragionevoli per prevenire gli abusi di cui le autorità erano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza. (v. in particolare Khan, supra, § 73, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, §§ 60 et 62, 5 aprile 2011).
La Corte ribadisce che, nelle cause relative all'accoglienza di minori stranieri, accompagnati o non accompagnati, occorre tenere presente che la situazione di estrema vulnerabilità del minore è determinante e prevale sullo status di straniero il cui soggiorno è irregolare. (N.T.P. et autres c. France, no 68862/13, § 44, 24 mai 2018, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 55, CEDH 2006-XI).
La Corte, per di più, rammenta di essersi già occupata in precedenza delle condizioni di vita in Grecia dei richiedenti asilo abbandonati a sé stessi, i quali avevano vissuto per molti mesi in una situazione di indigenza estrema (M.S.S., sopracitata, §§ 263-264, Rahimi, sopracitata, §§ 92-94, et Al. K. c. Grèce, no 63542/11, §§ 59 et 62, 11 dicembre 2014). In particolare nella sentenza M.S.S. (ibidem, § 263) la Corte ha dichiarato che: “(...) tenendo conto degli obblighi delle autorità greche, in virtù della Direttiva Europea Accoglienza (...), la Corte è del parere che esse non abbiano debitamente tenuto conto della vulnerabilità del richiedente asilo e debbano essere considerate responsabili, per la loro passività, delle condizioni nelle quali egli si è ritrovato ad essere per mesi, vivendo per strada, senza risorse, senza accesso ai servizi igienici, non avendo mezzi per poter soddisfare i suoi bisogni primari.”
Infine, la Corte si è dichiarata consapevole della complessità del compito che incombe sulle autorità nazionali, in particolare per quanto riguarda il numero di minori non accompagnati che stavano entrando nel paese al momento dei fatti. Tuttavia, in considerazione del carattere assoluto dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ciò non può esentare uno Stato dall’obbligo che deriva da tale disposizione.
Riferimenti Normativi:
- Art 3, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («CEDU»)
- Art 34, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («CEDU»)
- Art 41, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali («CEDU»)