Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
06 | 07 | 2021
Il concorso pubblico quale modalità di reclutamento per le pubbliche amministrazioni
Flaminia Schiavoni
La
sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 luglio 2021, n.
19162, è intervenuta sul tema del concorso pubblico quale modalità di accesso
nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
La
forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni,
anche nell’ipotesi di nuovo inquadramento dei dipendenti già in servizio, è
rappresentata dal pubblico concorso, quale strumento per assicurare efficienza,
buon andamento ed imparzialità, come più volte affermato dalla giurisprudenza.
Secondo
il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, cui si è
uniformata la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav. 30
dicembre 2014, n. 27481), il concorso pubblico costituisce la modalità generale
e ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle
Regioni, pure se a statuto speciale (Corte Cost., sentenze nn. 7/2015;
211/2014, 134/2014; 137/2013, 107/2013, 72/2013, 7/2013; 62/2012; 310/2011,
299/2011; 267/2010; 189/2007).
Nelle
numerose sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale in materia (sentenze
n. 363 del 2006 e n. 81 del 2006), si è anche affermato che il concorso
pubblico costituisce meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei
più capaci sulla base del criterio del merito; esso è posto a presidio delle
esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa.
Ne
deriva che le eccezioni a tale regola, da prevedere con legge, devono
rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico; l'eccezionale
possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento
del personale, prevista dall'art. 97 Cost., comma 4, è ammessa nei soli casi in
cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente
a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore in base
ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza
(Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 89/2003; 320/1997; 205/1996); se
così non fosse, la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie
più o meno ampie di persone. A ciò consegue che l'area delle eccezioni va,
pertanto, delimitata in modo rigoroso così da garantire una selezione
trasparente, basata sul merito e accessibili a tutti coloro che sono in
possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti.
La
Corte Costituzione, anche con la sentenza n. 187 del 2016, ha ribadito che il
concorso pubblico è principio basilare del pubblico impiego volto a garantire
non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).
Argomenti in senso contrario non possono trarsi dall'art. 35, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede procedure selettive o, comunque, l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (scuola dell'obbligo), ma fa salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2015, n. 4685, hanno osservato che la circostanza che con tale disposizione le assunzioni di alcune categorie di pubblici dipendenti possano avvenire mediante espletamento di procedure selettive, o mediante avviamento dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, rappresenta una semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico concorso), ma non il superamento delle esigenze di trasparenza e imparzialità insite nel concetto di concorsualità volute dalla norma costituzionale. I giudici di legittimità hanno, altresì, ricordato che secondo la Corte Costituzionale al concorso pubblico, quale forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, meccanismo strumentale all'efficienza dell'Amministrazione, può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della P.A. e il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta del legislatore.
Riferimenti Normativi: