Diritto amministrativo

Amministrazione

22 | 01 | 2024

L’obbligo per gli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di parenti e affini sino al quarto grado

Carol Gabriella Maritato

Con sentenza n. 652 del 22 gennaio 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha esaminato la portata dell’art. 78, comma 2, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali, t.u.e.l.) che, nel suo nucleo essenziale, è anteriore alla stessa Costituzione, risultando enunciata già nel R.D. n. 148 del 1915 (art. 290). Essa sancisce espressamente l’obbligo per gli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di parenti e affini sino al quarto grado. Tale obbligo “non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei ...

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