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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

22 | 01 | 2024

I presupposti per il rilascio di porto d’armi per difesa personale

Emiliano Chioffi

Con sentenza n. 651 del 22 gennaio 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in tema di rilascio di porto d’armi per difesa personale che rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, disciplinate dal Capo III del Titolo I, R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto di detenere armi, sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110/1975. 

La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti». Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi». La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435). Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa è peculiare rispetto a quella alla base degli altri provvedimenti permissivi. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato. Con particolare riferimento al rilascio della licenza del porto d’arma per difesa personale, poi, l’art. 42 del T.U.L.P.S. subordina l’autorizzazione in esame all’ esistenza del «dimostrato bisogno dell’arma». L’Autorità di pubblica sicurezza, quindi, ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante, che giustifica il «dimostrato bisogno dell’arma» e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto tout court né dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2019). Il Ministero dell’Interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, può senza dubbio fissare ex ante criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del contesto sociale e locale, del momento storico, nonché di ogni specifica considerazione utile alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5354; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2016, n. 3512).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 699 c.p.
  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773
  • Art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110