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Diritto penale

Reati in generale

18 | 01 | 2024

La non punibilità delle vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite cui siano state obbligate con abuso della loro posizione di vulnerabilità

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 2319 del 16 novembre 2023-18 gennaio 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della presenza, nell’ordinamento interno, di strumenti che prevedano la non punibilità delle vittime di tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite cui siano state obbligate con abuso della loro posizione di vulnerabilità o di qualsiasi altra situazione rispetto alla quale la persona coinvolta non abbia alternative reali ed accettabili alla propria condizione di sottomissione. Il rapporto di valutazione sull’Italia, pubblicato il 25 gennaio 2019, a cura del gruppo di esperti GRETA, istituito ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Varsavia, dopo aver riconosciuto i progressi compiuti, dal nostro ordinamento nell’attuazione delle disposizioni volte al contrasto della tratta di esseri umani, ha evidenziato alcune criticità, fornendo, soprattutto, per quello che interessa in questa Sede, le seguenti raccomandazioni: a) formare adeguatamente gli operatori che devono identificare le vittime di tratta, per evitare la loro rivittimizzazione proprio attraverso la punizione per i reati commessi in detta posizione; b) dare piena attuazione all'art. 26 della Convenzione «attraverso l'adozione di una disposizione sulla non punizione delle vittime della tratta per il loro coinvolgimento in attività illecite, nella misura in cui sono state costrette a farlo, e/o sviluppando orientamenti pertinenti.», così da consentire non solo l'emersione del fenomeno criminale della tratta, ma soprattutto la realizzazione dell'obiettivo di una piena tutela delle vittime. Sebbene il nostro ordinamento non preveda una norma specifica che sancisca li principio di non punibilità per le vittime di tratta, è possibile pervenire ad un'interpretazione conforme alle Convenzioni del Consiglio d'Europa e alla normativa euro-unitaria attraverso la norma generale codificata nell'art. 54 c.p. («Stato di necessita»), secondo il quale «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre che li fatto sia proporzionato al pericolo». Al di là del complesso tema del corretto inquadramento della norma indicata nell'ambito della teoria generale del reato, quello che è certo è che li codice penale, attraverso l'art. 54 c.p., esclude la punibilità dell'autore di un atto, astrattamente qualificabile come reato, a determinate condizioni, al fine di salvaguardare un bene giuridico ritenuto preminente e attribuisce al giudice (e prima ancora al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 358 c.p.p. come interpretato dall'ordinanza della Corte cost. dell'11 aprile 1997, n. 96) il compito di operare li controllo del momento giustificativo, per risolvere anche potenziali conflitti tra i beni-interessi coinvolti nella necessaria operazione di bilanciamento, alla luce delle su indicate fonti sovranazionali, tutte recepite dall'ordinamento interno, perseguendo la prioritaria tutela dei diritti umani inalienabili sanciti a livello costituzionale. La più recente dottrina tende a valorizzare la ragione giustificatrice dello stato di necessità nella mancanza di interesse dello Stato a salvaguardare l'uno o l'altro dei beni in conflitto, posto che, nella situazione data, un bene, in ogni caso, è destinato a soccombere purché ne sia sacrificato uno di rango inferiore o equivalente o di poco superiore rispetto a quello salvato. L'operazione ermeneutica di bilanciamento, in una logica di certezza del diritto e di ragionevolezza del sistema, non può e non deve prescindere dalla disamina delle fonti, anche sovranazionali, che delineano la natura dei diritti che ne sono oggetto. Il giudice comune, in forza del primato del diritto euro-unitario e dell'effetto utile di quest'ultimo, anche quando non autoapplicativo, ha l'obbligo di provvedere ad un'interpretazione conforme del diritto interno al fine di adeguarlo a quello dell'Unione Europea - primario o derivato - in modo che, tra le possibili letture del testo normativo, prescelga quella consona alle prescrizioni dell'UE e agli strumenti normativi del Consiglio d'Europa che, peraltro, in relazione alla disciplina della tratta di esseri umani e al principio di non incriminazione coincidono. Il fine dell'interpretazione conforme è di rispondere all' obbligo di leale cooperazione, previsto dal Trattato o dagli atti delle istituzioni euro-unitarie, e al principio di coerenza complessiva dell'ordinamento giuridico multilivello (in tal senso, sin dalle pronunce più risalenti, v. la giurisprudenza costituzionale, con le sentt. 26 ottobre 1981, nn. 176 e 177; sent. 8 giugno 1984, n. 170; 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349; nonché la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 25 febbraio 1999 C-131/97, Carbonari, secondo cui «Il giudice nazionale è tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, comma 3, del Trattato CE (...)»). L'obbligo di interpretazione conforme non si limita alla sfera propria del diritto euro-unitario, ma è imposta anche con riferimento alla Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale: «Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cost., li giudice comune ha li dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando li caso sia riconducibile a precedenti di quest'ultima» (Corte cost., n. 109 del 2017 che richiama le decisioni n. 68 del 2017 e nn. 276 e 35 del 2016). Anche il diritto penale, pur entro i limiti che gli sono propri, primo tra tutti il divieto di interpretazioni contra legem del diritto nazionale con effetti di sfavore (Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. 16 giugno 2005, causa 105/03, Pupino, punto 47) e di analogia in malam partem (Corte di giustizia, sent. 7 gennaio 2004, causa C-58/02, Commissione .c Spagna, par. 28), non può sottrarsi al rispetto delle implicazioni sottese ad una corretta applicazione del principio di interpretazione conforme. Nel caso di specie, d'altra parte, la portata e l'effettività del diritto dell'Unione europea e della richiamata normativa convenzionale assicurano, attraverso il principio di non incriminazione, effetti in bonam partem per i quali non sono riscontrabili limiti, se non di carattere logico, all’orientamento di una lettura ermeneutica della norma interna in conformità al contenuto e alle finalità dei vincoli sovranazionali.

Il giudice, dunque, quando deve operare il bilanciamento tra opposti interessi in relazione a reati commessi dalle vittime di tratta, a ciò costrette dalla loro posizione di vulnerabilità, relazionale è tenuto ad interpretare l’art. 54 c.p. in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali costituiti in particolare: a) dalla tutela dei diritti umani inalienabili delle vittime di tratta; b) dal divieto di vittimizzazione secondaria derivante dal sottoporle ad un processo penale non dovuto anche in una logica di non contraddizione dell’ordinamento; c) dall’interdizione ad esporre, con i propri atti giudiziari, lo Stato ad una possibile responsabilità a causa di interpretazioni che violano i doveri assunti attraverso gli artt. 10, 11 e 117 Cost. e il conseguente ordine di interpretazione conforme.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 54 c.p.