Diritto civile

Persone e Famiglia

18 | 01 | 2024

Le Sezioni Unite sulla estensione dell’art. 230-bis c.c. al convivente «more uxorio»

Valerio de Gioia

Con ordinanza interlocutoria n. 1900 del 18 gennaio 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione di una estensione dell’art. 230-bis c.c. al convivente more uxorio in termini generali (e prescindendo per un momento dall’art. 230-ter c.c.), ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità, salvo per alcune aperture (v. Cass. civ. n. 5632/2016) secondo cui l’art. 230-bis c.c. è applicabile anche in presenza di una famiglia di fatto che costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale) si è espressa in senso contrario all’estensione. 

Anche la giurisprudenza di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 230-bis c.c. ma, superata la presunzione di gratuità della prestazione, ha aperto all’applicazione, in via residuale, dell’art. 2041 c.c.. In dottrina le posizioni sono state più articolate. A fronte di posizioni in linea con la giurisprudenza restrittiva si è ritenuto che la collaborazione lavorativa prestata gratuitamente nell’ambito di uno stabile rapporto affettivo di coppia trova la sua causa nella solidarietà familiare con la conseguenza che anche il convivente stabile ha titolo per partecipare all’impresa familiare. Da parte dei fautori dell’estensione si è valorizzato che l’impresa familiare rappresenta una forma generale di tutela del lavoro prestato per quello spirito di solidarietà che intercorre nei rapporti tra parenti e tra coniugi. Una lettura estensiva dell’art. 230-bis c.c. non può ritenersi preclusa da una presunta natura eccezionale della disposizione, in considerazione del fatto che già Cass. civ., sez. un., n. 23676/2014 aveva riconosciuto che l’istituto dell’impresa familiare ha natura autonoma e carattere speciale (ma non eccezionale), nonché natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale o societario eventualmente configurabile in concreto. Del resto, l’impresa familiare rappresenta una forma generale di tutela del lavoro prestato per quello spirito di solidarietà che intercorre nei rapporti tra parenti e tra coniugi. Pur nella consapevolezza di un’insopprimibile differenza strutturale tra la condizione del coniuge e quella del convivente - condizione, la prima, basata su di un legame che, lungi dall’aver senso solo giuridico, riflette una scelta, un impegno, un comportamento e dunque momenti del rapporto anche socialmente rilevanti e distintivi che il legislatore pone a base di scelte legislative specifiche - se si individua la ratio dell’art. 230-bis all’interno di un più generale rifiuto della (sia pur presunta) gratuità della prestazione in una certa relazione sociale, di vita, di affetti e di solidarietà, allora questo rifiuto potrebbe legittimamente trasferirsi a rapporti, diversi da quello di coniugio, nei quali si ravvisino caratteri analoghi (non solo la convivenza) così come ad essi si era estesa in passato quella presunzione, salvo determinare quali diverse conseguenze derivino, secondo i principi, da questo mutato presupposto. In sostanza, se a fondamento della tutela enucleata dall’art. 230-bis c.c. si pone la prestazione continuativa del familiare, guardata come partecipazione ad un progetto lavorativa comune al gruppo e se si ravvisa il fulcro della disciplina nella tutela della persona che lavora, le obiezioni circa la sostanziale differenza tra posizioni di famiglia legittima e famiglia di fatto perdono gran parte della loro forza persuasiva, considerato che i valori costituzionali di riferimento sono quelli della dignità, della libertà e dell’uguaglianza. Se l’art. 230-bis c.c. è preordinato alla protezione del bene “lavoro” in ogni sua forma, allora questo non muta la propria ontologia a seconda del soggetto che lo svolga. Non si tratta di porre sullo stesso piano coniugio e convivenza more uxorio ma di riconoscere un particolare diritto al convivente more uxorio e ripristinare ragionevolezza all’interno di un istituto che non può considerarsi eccezionale quanto piuttosto avente una funzione residuale e suppletiva, essendo diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari e che in passato vedevano alcuni membri della comunità familiare esplicare una preziosa attività lavorativa, in forme molteplici, senza alcuna garanzia economica e giuridica, ma che invece ora sono tutelati. D’altra parte, questa “polifunzionalità di tutela” dell’impresa familiare, discendente dalla sua ratio, farebbe il paio con una natura negoziale aperta dell’istituto cui le parti potrebbero ricorrere per il tramite dell’autonomia privata. In particolare, pur non rientrando espressis verbis l’ipotesi della convivenza more uxorio nella disposizione in esame, essa potrebbe comunque trovarvi accoglimento attraverso il consenso tacito o esplicito dei compartecipi, inteso quale consenso costitutivo di un rapporto societario avente come contenuto quello dell’impresa familiare essendo, infatti, ammissibile che le parti adottino volontariamente il modello di cooperazione e di solidarietà offerto dall’impresa familiare. Anche per questo verso l’istituto dell’impresa familiare può risultare strumento per realizzare, in mancanza di espressa previsione legislativa, l’esigenza di una più adeguata tutela di forme di lavoro. In questa prospettiva non può non considerarsi l’evoluzione che si è avuta nella società con la sempre maggiore diffusione della convivenza more uxorio, evoluzione di cui hanno tenuto conto, in ambito nazionale, sia la Corte costituzionale sia il legislatore con la citata legge n. 76/2016. Ed allora la situazione del convivente more uxorio che per lungo tempo abbia lavorato nell’impresa familiare dell’altro convivente non pare integrare alcuno dei motivi eccezionali che possono legittimare una differenziazione rispetto alle persone che vivono una relazione formalizzata in un vincolo giuridico – sia esso matrimonio o altro tipo di unione registrata – e così l’esclusione di ogni tutela pare porsi in contrasto non solo con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost. ma soprattutto con la giurisprudenza della Corte EDU e con il diritto UE.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 230-bis c.c.