libero accesso

Diritto amministrativo

18 | 01 | 2024

Diritto della concorrenza: la CGUE sull’art. 101 del Trattato FUE e sull’uniformazione del calcolo dell’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di attività notarili

Isabella Tokos

Con sentenza del 18 gennaio 2024, relativa alla causa C-128/21, la prima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») nel caso di onorari notarili il cui importo è stato fissato mediante l’uniformazione del calcolo adottata da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato.

Affinché una decisione, un accordo o una pratica possano pregiudicare, in forza dell’art. 101 § 1 TFUE, il commercio fra Stati membri (che non si limita agli scambi transfrontalieri di prodotti e di servizi, ma ricomprende qualsiasi attività economica transfrontaliera, compreso lo stabilimento a cui la professione di notaio è soggetta), è necessario che, in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi esercitano un’influenza non insignificante, diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi fra Stati membri. 

Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «impresa» di cui all’art. 101 comprende qualsiasi ente che a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità del suo finanziamento eserciti un’attività economica (consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato). La Corte ha dichiarato che i notai esercitano in linea di principio un’attività economica nei limiti in cui esercitano una libera professione che implica la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo in quanto attività principale. Non presentano invece carattere economico che giustifichi l’applicazione delle regole di concorrenza le attività che si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (il quale tuttavia non esclude la classificazione dei notai come imprese per l’esercizio delle sue attività da esso dissociate e che presentano natura economica). 

Le regole adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio del Notariato che uniformano in modo vincolante il modo in cui i notai calcolano l’importo degli onorari fatturati costituiscono decisioni di un’associazione di imprese: infatti, secondo l’interpretazione della Corte, si tratta di regole adottate da organizzazioni professionali i cui organi direttivi sono composti esclusivamente da membri della professione eletti dai loro pari, senza l’intervento delle autorità nazionali in tale designazione o nell’adozione delle sue decisioni. Per rientrare nell’ambito del divieto di cui all’art. 101 § 1, una decisione di un’associazione di imprese deve avere «per oggetto o per effetto» impedire, restringere o falsare sensibilmente la concorrenza nel mercato interno. È pacifico che la possibilità che certi comportamenti collusivi, perniciosi per natura e qualificati come «restrizione per oggetto» (quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi), abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi è talmente alta che può essere ritenuto inutile, per esperienza, ai fini dell’applicazione dell’art. 101 § 1, dimostrare che tali comportamenti abbiano effetti concreti sul mercato. Qualora le decisioni istituiscano un meccanismo di calcolo dell’importo degli onorari dei notai imponendo di considerare il prezzo più elevato della forbice di prezzi prevista dal tariffario, si deve ritenere che esse costituiscano una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’art. 101 § 1. L’esame del contesto economico-giuridico nel quale si inseriscono taluni di tali accordi può condurre a constatare che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi di ordine etico o deontologico legittimi di interesse generale e privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, o che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguirli sono effettivamente necessari o che in presenza dell’effetto intrinseco di restringere o falsare, quantomeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto non eccede il necessario. Tale interpretazione non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere come «effetto» intrinseco la restrizione, quanto meno potenziale, della concorrenza, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di perniciosità tale da considerarli come aventi «oggetto» stesso impedirla, restringerla o falsarla. La Corte ha già dichiarato che l’applicabilità dell’esenzione prevista all’art. 101 § 3 è subordinata alla sussistenza di quattro condizioni cumulative, enunciate in tale disposizione. Tuttavia, decisioni che devono essere considerate costitutive di una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’art.101 § 1, non possono, in ogni caso, essere giustificate dagli obiettivi di cui al par. 3 e sono pertanto vietate da tale disposizione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui sia accertata l’esistenza di un’infrazione all’art. 101 § 1, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono infliggere all’autore dell’infrazione un’ammenda sufficientemente dissuasiva e proporzionata alla natura dell’infrazione, al fine di assicurare l’effettività della disposizione, mirando alla repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché alla dissuasione (per le imprese in questione e per gli altri operatori economici di dimensioni simili e dotati di risorse analoghe) dal violare, in futuro, le norme del diritto della concorrenza dell’Unione.

Secondo il principio della responsabilità personale, un ente, qualora violi le regole di concorrenza, è tenuto a rispondere di tale infrazione. Tuttavia, poiché il principio esige che sia sanzionato solo l’ente che ne è autore, l’art. 101 osta a che un’autorità nazionale garante infligga ammende individuali alle imprese membri dell’organo direttivo dell’associazione, qualora tali imprese non siano coautori dell’infrazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 101, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»)